Ciclovia PNRR in sede protetta, insindacabile la scelta tecnica del progetto (TAR Toscana n. 524 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo non si estende al merito delle scelte di pianificazione urbanistica e di localizzazione delle opere pubbliche, che costituiscono espressione del potere tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione e sono censurabili solo per palese irragionevolezza o illogicità. La scelta del tracciato di una ciclovia finanziata dal PNRR, operata in sede di conferenza di servizi, è espressione di tale discrezionalità e non può essere sostituita dalla diversa opzione proposta dal privato. La motivazione del rigetto delle osservazioni procedimentali è sufficiente quando le ragioni si ricavano dagli atti del procedimento che il partecipante conosce, secondo il principio della motivazione per relationem. Il riferimento ai termini del finanziamento europeo costituisce argomento rafforzativo, non causa di sviamento di potere.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un vasto comprensorio attraversato da una strada provinciale, impugnava la determinazione con cui la Provincia, soggetto attuatore, approvava il progetto definitivo del lotto 2b della ciclovia tirrenica, finanziato nell’ambito della missione 2 del PNRR, nella parte in cui il percorso in sede protetta interessava circa 2,4 km dei propri terreni. In sede procedimentale la società aveva chiesto che, per quel tratto, la ciclovia fosse realizzata in forma promiscua sulla viabilità esistente, con declassificazione della strada e limitazioni al traffico.

Le osservazioni erano in parte accolte e in parte respinte. La ricorrente deduceva il difetto di motivazione del rigetto, la contrarietà del progetto alle normative ambientali e paesaggistiche e al rischio idraulico, nonché l’illegittimità del rinvio a possibili varianti in fase esecutiva. Con tre successivi motivi aggiunti impugnava per illegittimità derivata gli atti di approvazione, la gara e l’aggiudicazione definitiva.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale delimita anzitutto l’ambito del proprio sindacato: la scelta tra tracciato in sede protetta e sede promiscua appartiene al potere tecnico-discrezionale e la pretesa della ricorrente di far prevalere la propria opzione è inammissibile. La questione era stata oggetto di ampio dibattito in conferenza di servizi, all’esito di un’istruttoria approfondita che aveva valorizzato il punto B2 dell’allegato 4 al d.m. n. 517 del 2018, il quale assegna alla ciclovia in sede propria uno standard di sicurezza “ottimo” rispetto a quello “buono” della sede promiscua.

Il primo motivo è respinto. La motivazione non è generica: alcune osservazioni erano state accolte e, quanto alle altre, le ragioni del rigetto si ricavavano dagli atti che la ricorrente conosceva per avervi partecipato. Il Comune aveva chiesto di separare i flussi di traffico per l’elevato transito veicolare estivo, il passaggio di mezzi agricoli e le intersezioni con i passi carrabili. Il richiamo al rischio di perdita dei finanziamenti europei è argomento solo rafforzativo.

Il secondo motivo è infondato. Rispetto al paesaggio e all’ambiente, il progetto era corredato da relazione paesaggistica e studio di fattibilità ambientale; la valutazione di incidenza regionale, sentito il gestore dell’oasi, aveva espresso parere favorevole con prescrizioni recepite. Quanto al rischio idraulico, la relazione tecnica accertava per il tratto una pericolosità P1, con monitoraggio costante e innalzamento dell’attraversamento sul fosso.

Il terzo motivo è manifestamente infondato: il riferimento alle “varianti migliorative” riguarda le varianti in corso d’opera, non modifiche sostanziali in sede esecutiva. Ricorso e motivi aggiunti, fondati sulla sola illegittimità derivata, sono integralmente respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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