Sopravvenuta emissione del CEL e cessazione della materia nel silenzio-inadempimento (TAR Calabria n. 704 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a., l’emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento attiva il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato, quale che sia il segno dell’atto, e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il bene della vita azionato con l’actio contra silentium consiste nell’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’amministrazione, in ossequio all’obbligo di clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento. La domanda risarcitoria proposta in termini generici, priva di allegazione concreta dei danni patiti e del nesso con il ritardo, è infondata. La compensazione delle spese è giustificata dalla particolarità della vicenda e dalla non imputabilità dell’inerzia alla stazione appaltante.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato il 17.11.2022 alla stazione appaltante istanza di rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori relativo a un accordo quadro per lavori di manutenzione stradale. Nonostante i solleciti, il certificato non veniva caricato telematicamente. La società proponeva ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia e, in via conclusiva, la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni da ritardo.
La stazione appaltante si costituiva eccependo l’incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale adito, oltre all’infondatezza nel merito: l’emissione del CEL dipenderebbe da una procedura telematica gestita dall’Autorità nazionale anticorruzione, che restituiva messaggi di errore nonostante gli inserimenti dei dati e i ticket attivati. L’Autorità, evocata in giudizio, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Con ordinanza istruttoria il Collegio richiedeva chiarimenti alla stazione appaltante e all’Autorità in ordine alle ragioni impeditive della stampa del certificato e ai tempi di risoluzione. Dalle risposte emergeva che, in data 29.2.2024, l’Autorità aveva contattato la stazione appaltante per risolvere il problema: si conveniva l’annullamento del certificato originario e la sua duplicazione, con emissione di un nuovo CEL stampabile, depositato in atti.
Il Tribunale ritiene di poter prescindere dallo scrutinio delle eccezioni di rito per ragioni di economia processuale, attesa la definizione nel merito. Sul primo ordine di domande richiama il principio secondo cui l’emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento, di accoglimento o di reiezione, determina comunque il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato con la domanda avverso il silenzio, imponendosi la cessazione della materia del contendere (richiamata la pronuncia del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, n. 2923 del 2023).
Nel caso concreto, la documentazione attestava che la stazione appaltante aveva comunicato l’avvenuta duplicazione del certificato, divenuto stampabile una volta risolti i problemi tecnici non imputabili alla stessa, con prova del nuovo CEL prodotto. La ricorrente, dal canto suo, aveva depositato la medesima nota e nulla aveva osservato dopo il deposito del certificato. Il Collegio conclude quindi che il bene della vita sia stato conseguito dall’istante.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale la ritiene formulata in termini di stile, del tutto generici e privi di qualsiasi riferimento concreto a danni effettivamente patiti in conseguenza del ritardo. La particolarità della controversia, in cui la mancata stampa non è ragionevolmente imputabile alla stazione appaltante, e l’esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per cessazione della materia quanto all’actio contra silentium e rigettato quanto alla domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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