Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta conclusione favorevole della V.I.A. (TAR Puglia n. 1351 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. presuppone che la pretesa azionata risulti integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. Il giudice amministrativo la dichiara quando dagli atti prodotti emerga in modo chiaro che l’interesse sostanziale del ricorrente è stato conseguito, senza necessità di una pronuncia di merito sull’atto impugnato. La declaratoria presuppone la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e non richiede l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento originario. La compensazione delle spese è giustificata dalla peculiarità e complessità procedimentale della vicenda.
Il Fatto
La ricorrente, società titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con opere di connessione ricadenti in più comuni, aveva avviato la procedura di V.I.A./P.A.U.R. ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. La Provincia di Taranto, con nota prot. n. 22596 del 06.06.2024, aveva archiviato l’istanza, dopo aver individuato il MASE quale autorità competente e dopo che sulla comunicazione provinciale si era formato un silenzio-assenso ex art. 7-bis, comma 4-ter, del d.lgs. n. 152/2006.
La società ha impugnato l’archiviazione e gli atti presupposti davanti al TAR Puglia, chiedendo anche la tutela cautelare. Il Collegio, all’esito dell’udienza camerale, ha accolto la misura cautelare propulsiva con l’ordinanza n. 632 del 30.09.2024. A seguito di ciò la ricorrente ha ottenuto la conclusione favorevole del procedimento di V.I.A. e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione della parte ricorrente depositata in data 08.09.2025 e verifica la sussistenza dei presupposti per la pronuncia ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. La norma consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, in corso di giudizio, l’interesse del ricorrente sia stato pienamente realizzato.
Il Tribunale fonda la propria decisione sulla constatazione che dagli atti prodotti in giudizio emerge chiaramente che la pretesa dell’interessato è stata integralmente soddisfatta. La conclusione favorevole del procedimento di V.I.A., conseguente all’accoglimento della tutela cautelare, ha reso superfluo l’esame nel merito dei motivi di ricorso avverso l’archiviazione.
La pronuncia si colloca nel solco della funzione satisfattiva della tutela amministrativa: quando l’amministrazione, anche per effetto di un provvedimento cautelare del giudice, riconosce la pretesa, il processo perde il proprio oggetto. Il Collegio non procede dunque alla valutazione dell’illegittimità degli atti impugnati, limitandosi a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Quanto alle spese, il Tribunale le dichiara compensate, valorizzando la peculiarità e la complessità procedimentale della vicenda esaminata. La statuizione accede alla declaratoria di cessazione e riflette la natura non contenziosa della definizione del rapporto.
Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula propria delle pronunce del giudice amministrativo.
Nota della Redazione
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