Termine per le controdeduzioni, proroga e illegittimo annullamento d’ufficio degli incentivi (Cons. Stato n. 1218 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento amministrativo, in mancanza di specifica normativa, il computo dei termini a giorni segue la disciplina generale degli artt. 155 e ss. cod. proc. civ. e dell’art. 2963 cod. civ., con la regola che dies a quo non computatur. È pertanto illegittimo il provvedimento di annullamento d’ufficio adottato dal GSE prima della scadenza del termine assegnato all’interessato per le controdeduzioni e per la produzione documentale, senza esame dell’istanza di proroga tempestivamente proposta. La lesione del diritto alla partecipazione procedimentale determina la caducazione dell’atto, anche a fronte di un controllo istruttorio massivo e privo di copertura normativa. La domanda risarcitoria, invece, esige l’allegazione specifica e autosufficiente dell’evento dannoso e dei fatti costitutivi già nell’atto introduttivo, senza rinvio a documenti esterni.

Il Fatto

La società aveva presentato tra agosto e dicembre 2015 istanza per progetti di efficienza energetica, conseguendo l’approvazione delle RVC da parte del Gestore dei Servizi Energetici. In esito a successivi controlli, il GSE comunicava il 18 giugno 2018 l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio, assegnando dieci giorni per deduzioni e per il deposito di una documentazione assai corposa.

Entro il termine la società chiedeva una proroga di novanta giorni, ma nella stessa data il GSE adottava la nota di annullamento. Il TAR Lazio, con sentenza n. 3636/2025, respingeva il ricorso e compensava le spese, ritenendo tardiva l’istanza di proroga perché inoltrata dopo la trasmissione del provvedimento finale. La società ha proposto appello, riproponendo anche la domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato dichiara inammissibili i primi due motivi, in quanto introdotti solo in appello: ai sensi dell’art. 104, comma 1, cod. proc. amm. il thema decidendum del secondo grado è circoscritto ai motivi del ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti, salva la sola eccezione del comma 3.

Nel merito il Collegio richiama i più recenti arresti della sezione, tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 363/2026 e n. 3981/2025, secondo cui è illegittimo il diniego di incentivazione fondato sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della domanda, in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Richiama altresì la sentenza n. 4155/2023 sull’inapplicabilità ratione temporis del D.M. 11 gennaio 2017 rispetto alle RVC anteriori, e la n. 4176/2025 sulla necessità di controlli a campione, proporzionati e riferiti al singolo progetto, non all’intera attività dell’operatore.

Sul punto decisivo il Collegio rileva che la nota di avvio era del 18 giugno 2018 e che i dieci giorni assegnati venivano a scadenza alla mezzanotte del 28 giugno. Il GSE ha inoltrato il provvedimento finale alle 18,07 del 28 giugno, mentre l’istanza di proroga è stata inviata alle 19,30 della medesima data, quindi entro il termine.

L’eccezione del GSE, secondo cui il termine sarebbe scaduto il 27 giugno, è infondata. Per principio pacifico, richiamato da Cons. Stato, sez. V, n. 824/2008, nel calcolo dei termini a giorni dies a quo non computatur, dies ad quem computatur. Il provvedimento è stato dunque adottato nella pendenza del termine, con lesione del diritto alla partecipazione e preclusione dell’esame dell’istanza di proroga, comprensibilmente presentata a fronte di un termine incongruo per assemblare la documentazione richiesta. L’appello è quindi accolto e l’atto annullato, con assorbimento degli ulteriori profili.

La domanda risarcitoria è respinta per genericità dell’allegazione: il ricorso non delineava in modo determinato il danno e i fatti costitutivi, non potendo supplire con il rinvio a documenti esterni. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 5425/2023 e sez. III, n. 4339/2025, ribadendo la distinzione tra onere di allegazione, da assolvere nell’atto introduttivo con contenuto autosufficiente, e onere di prova. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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