Misure di prevenzione: inammissibili le censure sulla pericolosità e sui terzi (Cass. pen. Sez. V n. 33780 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Resta pertanto esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare unicamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. La disparità di trattamento tra detenuto per espiazione di pena e persona sottoposta a custodia cautelare, quanto alla verifica della persistenza della pericolosità sociale al momento dell’esecuzione della misura di prevenzione, non è irragionevole, perché le due situazioni non sono equiparabili. In tema di confisca, le censure che si risolvono in un sindacato sulla motivazione sono inammissibili.
Il Fatto
La Corte di appello, in funzione di giudice delle misure di prevenzione, aveva confermato il provvedimento con cui il Tribunale aveva applicato al proposto la sorveglianza speciale per quattro anni, con obbligo di soggiorno, e aveva disposto la confisca di immobili e buoni postali fruttiferi, tra beni intestati al proposto e a terzi. Nel procedimento erano stati riuniti l’impugnazione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di revoca, proposta dal proposto stesso, e gli appelli dei terzi interessati.
La Corte territoriale aveva rigettato l’impugnazione e la maggior parte degli appelli, accogliendo invece quelli di alcuni terzi, con revoca della confisca dei beni loro intestati. Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione il proposto e due terzi, lamentando l’illegittimità costituzionale della disciplina sulla sospensione della misura, l’omessa valutazione attuale della pericolosità e l’errore sull’ambito della confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Sul primo motivo del proposto, che denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011, la Corte rileva anzitutto che la norma effettivamente in questione è l’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, disposizione di origine additiva, derivante dalla sentenza della Corte cost. n. 291 del 1993, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 12 della legge n. 1423 del 1956.
La questione è dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza e comunque manifestamente infondata. Il ricorrente non motiva sulla rilevanza concreta, né deduce che il giudizio di pericolosità, se effettuato all’attualità, risulterebbe negativo. Nel merito, la Corte esclude la sostanziale equiparazione tra custodia cautelare ed espiazione della pena detentiva: le misure cautelari sono sottoposte a termini di fase e a termini massimi, mentre la pena detentiva può non avere limite temporale. Proprio la Corte cost. n. 291 del 1993 aveva valorizzato il decorso di un lungo lasso di tempo, che incrementa la possibilità di modifiche nell’atteggiamento del soggetto.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato: la Corte di appello ha reso motivazione ampia sull’attualità della pericolosità, basandosi anche su provvedimenti giudiziari recenti.
Il terzo motivo è inammissibile per plurime ragioni. Il proposto non aveva impugnato la misura patrimoniale, con conseguente definitività sul punto; inoltre la censura si risolve in un sindacato di merito sulla motivazione. La Corte richiama l’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e le Sezioni Unite n. 33451 del 29.05.2014: è deducibile solo la motivazione inesistente o apparente, non la sottovalutazione di argomenti difensivi comunque presi in considerazione o assorbiti.
I ricorsi dei terzi sono parimenti inammissibili, perché reiterativi e volti a contestare la motivazione, non deducibile in materia di prevenzione; il decreto impugnato chiarisce che la confisca è stata disposta per sproporzione dei redditi. Alla declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e a 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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