Revoca del nulla osta e sopravvenuta nuova occupazione del lavoratore straniero (TAR Campania n. 1349 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca del nulla osta al lavoro subordinato intervenuta a lungo tempo dall’ingresso dello straniero, la posizione del lavoratore che abbia agito in buona fede e che sia stato nel frattempo assunto da un nuovo datore di lavoro costituisce una situazione soggettiva meritevole di tutela. L’amministrazione non può applicare in modo automatico e meccanicistico la sanzione della revoca, ma è tenuta a operare un bilanciamento di interessi, valutando la possibilità di regolarizzare la posizione dello straniero in applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. L’approccio formalistico che si arresti alla mancata previsione generale del subentro del nuovo datore di lavoro si traduce in una misura sproporzionata, che punisce il lavoratore incolpevole per colpe altrui, frustrando l’affidamento e l’integrazione già avviata.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha fatto ingresso in Italia nel dicembre 2022 previo rilascio del nulla osta e del visto, dopo aver consegnato all’intermediario e al datore di lavoro promittente le somme richieste, ritenendole dovute per una lecita intermediazione. Constatato il ritardo nella pratica, ha reperito una nuova occupazione, documentata da unilav dell’aprile 2025, contratto di lavoro, buste paga e dichiarazione di interesse al subentro del nuovo datore.
Con provvedimento dell’aprile 2025 la Prefettura ha revocato il nulla osta. L’istanza di revoca in autotutela e di subentro del nuovo datore è stata respinta nel giugno 2025, senza alcuna valutazione sulla situazione individuale del ricorrente. Da qui il ricorso per violazione della disciplina di settore, dell’art. 97 della Costituzione ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il collegio accoglie il ricorso muovendo dal valore delle sopravvenienze nella materia dell’immigrazione. Il riferimento è alla giurisprudenza del medesimo TAR e alle decisioni del Consiglio di Stato sul punto, che attribuiscono rilievo decisivo ai fatti nuovi maturati dopo il rilascio del titolo.
Nel caso di specie ricorrono due elementi concorrenti: la buona fede del cittadino straniero e l’assunzione dello stesso presso altro datore di lavoro, intervenuta dopo un lungo lasso temporale dall’ingresso. Da qui il Tribunale desume una particolare condizione soggettiva in capo al lavoratore, meritevole di tutela nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Su questo terreno si misura il difetto dell’azione amministrativa. La Prefettura non ha operato il bilanciamento di interessi che la giurisprudenza, anche di quella Sezione, reputa doveroso in fattispecie analoghe. Ha invece applicato in modo automatico la sanzione della revoca, trascurando la nuova situazione lavorativa e la possibilità di consentire la regolarizzazione dello straniero.
L’approccio rigido e formalistico, che si trincera dietro la non previsione generale del subentro di un nuovo datore, si traduce in una misura sproporzionata e irragionevole. Essa finisce per punire il lavoratore in buona fede per colpe altrui, frustrando il suo legittimo affidamento e disperdendo un’integrazione già positivamente avviata.
Il contrasto investe anche il buon andamento e la stessa ratio della normativa sui flussi, volta a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro nazionale favorendo l’incontro tra domanda e offerta in un quadro di legalità. I provvedimenti impugnati vanno pertanto annullati; le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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