Rinuncia al ricorso e compensazione integrale delle spese nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 15372 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, regolarmente notificata alle parti intimate e sorretta dal sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, preso atto della dichiarazione di rinuncia, dichiara l’estinzione con sentenza. Quanto alle spese, l’andamento e l’esito della controversia giustificano la loro integrale compensazione fra tutte le parti, in applicazione del principio dispositivo che governa la liquidazione delle spese di lite nel processo amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente, una casa di cura privata accreditata, impugnava una serie di determinazioni regionali con cui erano stati definiti i saldi e i livelli di finanziamento per l’anno 2020 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva, nonché delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero. Con due distinte memorie integrative la società estendeva l’impugnazione ad altri atti, tra cui la comunicazione della ASL recante il saldo dovuto e le determinazioni regionali di rettifica.
In vista dell’udienza di discussione la ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, regolarmente notificata alle parti intimate, essendo sopravvenuto il difetto di interesse alla relativa trattazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che la parte ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, regolarmente notificata alle parti intimate. La rinuncia è sorretta dal sopravvenuto venir meno dell’interesse alla trattazione della controversia.
Su questa base il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio. La conclusione si fonda sull’art. 35, comma 2, lett. c, cod. proc. amm., che riconduce alla rinuncia al ricorso la cessazione del processo, oltre che sugli artt. 84 e 85 cod. proc. amm. in materia di udienza di discussione e di decisione.
La pronuncia interviene all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, celebrata ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. Il Collegio dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara estinto il giudizio.
Sul governo delle spese, il Tribunale osserva che l’andamento e l’esito della controversia giustificano la loro integrale compensazione fra tutte le parti. La decisione chiude il giudizio senza statuizione di condanna sulle spese e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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