Cittadinanza: precedenti penali e falsa autocertificazione ostano alla naturalizzazione (TAR Lazio n. 1610 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91 costituisce atto di alta amministrazione, connotato da ampia discrezionalità, nel quale la residenza decennale è mero presupposto della domanda. L’Amministrazione valuta l’integrazione del richiedente e l’irreprensibilità della sua condotta, e il giudice amministrativo può sindacare il diniego solo per vizi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o difetto di motivazione. Le condanne riportate per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e per lesione personale, intervenute nel decennio anteriore alla domanda, integrano circostanza ostativa al rilascio del requisito dell’affidabilità. Concorre a sorreggere il diniego l’autocertificazione mendace con cui l’istante ha dichiarato di non aver riportato condanne, quale indice di scarsa leale collaborazione con le Istituzioni.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava in data 19.10.2018 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno, dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, con decreto del 16.5.2023 respingeva la domanda, rilevando precedenti penali per stupefacenti e per lesioni personali e l’omessa dichiarazione degli stessi in sede di domanda.
Avverso il decreto l’interessato proponeva ricorso, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Sosteneva in particolare che i reati richiamati gli sarebbero stati attribuiti per un errore di omonimia e che l’Amministrazione avrebbe dovuto apprezzare in concreto la sua integrazione nel tessuto economico e sociale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato letterale dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992: il verbo “può” esprime una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni della richiesta e sulla capacità del richiedente di rispettare i doveri dell’appartenenza alla comunità nazionale. Il conferimento dello status civitatis è un apprezzamento di opportunità che considera condizioni lavorative, economiche, familiari e irreprensibilità della condotta.
Quanto allo omonimia, l’assunto difensivo risulta smentito dal certificato generale del casellario giudiziale ex art. 28, comma 3, d.P.R. n. 313/2002, prodotto dall’Amministrazione: i dati identificativi del condannato coincidono con quelli dell’istante e i precedenti corrispondono a quelli indicati nel diniego. La dichiarazione consolare conferma la perfetta corrispondenza tra le generalità del passaporto e quelle del permesso di soggiorno.
Nel merito dell’idoneità ostativa, il Collegio osserva che il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, punito nel massimo fino a venti anni, è fonte di notevole allarme sociale. La fattispecie, già preclusiva all’acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 6 legge n. 91/1992, costituisce a fortiori circostanza ostativa alla naturalizzazione. Analogo rilievo assume la condanna per lesione personale ex art. 582 cod. pen., offensiva dell’integrità fisica altrui.
Le condanne ricadono nell’arco temporale del decennio anteriore alla presentazione della domanda, che costituisce il periodo di osservazione dei requisiti richiesti. Quanto all’onere motivazionale, il Collegio richiama il principio per cui, in presenza di sentenza penale passata in giudicato, l’ampiezza dell’obbligo di motivazione del diniego può essere minore rispetto a un diniego fondato su una mera notizia di reato.
Il Collegio valorizza infine la falsa autocertificazione con cui l’istante ha dichiarato di non aver mai riportato condanne. La condotta integra una dichiarazione mendace, suscettibile di sanzione penale e sintomatica di scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni. La dedotta buona fede non regge, essendo i precedenti ben noti all’interessato. Escluso ogni sindacato sostitutivo di merito, il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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