Cittadinanza e sicurezza della Repubblica: serve la prova dell’attualità del pericolo (Cons. Stato n. 3971 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diniego di cittadinanza italiana fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, il provvedimento è sufficientemente motivato quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione. Tale onere, tuttavia, non si esaurisce nell’indicazione della contiguità del richiedente a un’organizzazione: occorre dare conto dell’attualità del pericolo. La circostanza che un’organizzazione sia stata in passato annoverata tra quelle terroristiche non è di per sé sufficiente a fondare il diniego, tanto più quando la stessa è riconosciuta a livello internazionale come legittima rappresentante di un popolo. In difetto di elementi ulteriori, l’adesione a siffatta organizzazione non integra, da sola, indizio di pericolosità sociale. Il giudice annulla quindi il diniego e impone all’Amministrazione un nuovo esame della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il diniego di cittadinanza italiana motivato dalla contiguità a “movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza dello Stato”. L’interessato ha contestato la mancata indicazione degli elementi da cui sarebbe scaturito il pericolo per la Repubblica e la violazione del diritto di difesa, per l’omissione del preavviso di rigetto.

Il TAR ha disposto due istruttorie e acquisito una relazione riservata dell’Amministrazione, dalla quale emergeva la militanza giovanile del ricorrente in un movimento studentesco palestinese e i legami familiari con esponenti dell’O.L.P. Con sentenza n. 2144 del 2025 il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese. Di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel procedimento di naturalizzazione, ma ne precisa i limiti sul piano motivazionale. Esaminata la documentazione riservata, la Sezione individua nell’O.L.P. il movimento cui l’istante sarebbe contiguo e nei legami familiari il principale indizio addotto.

Anche a voler ritenere tali elementi idonei a comprovare la contiguità, il Collegio rileva la carenza di prova di attualità del presunto pericolo. La sentenza di primo grado aveva recepito la tesi dell’Amministrazione secondo cui l’organizzazione, pur non essendo attualmente considerata terroristica, lo sarebbe stata in passato: ciò bastava, per il TAR, a giustificare l’atteggiamento precauzionale.

La Sezione ribalta l’impostazione. L’O.L.P. è dal 1974 riconosciuta a livello internazionale quale legittima rappresentante del popolo palestinese e dal 2012 gode della veste di osservatore permanente presso l’Assemblea Generale dell’O.N.U., oltre che riconosciuta dall’Unione Europea. Diventa quindi complesso affermare che il semplice fatto di essere aderente all’organizzazione possa, in difetto di elementi ulteriori, costituire di per sé indizio di pericolosità sociale.

Il Collegio enuncia il criterio: in caso di diniego fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il provvedimento è sufficientemente motivato quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 9392 del 2025). Nel caso concreto, però, l’asserzione sulla pericolosità non è stata riconciliata con l’attualità non terroristica dell’organizzazione. L’appello è pertanto accolto, con annullamento del diniego e obbligo di riesame, salvi i nuovi provvedimenti dell’Amministrazione e con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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