Proroga 2027 concessioni balneari è termine acceleratorio non dilatorio (Cons. Stato n. 3970 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo fissata al 30 settembre 2027 dall’art. 3, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, costituisce termine massimo di durata dei rapporti concessori in essere e non già proroga automatica e generalizzata. Essa assolve una funzione tecnica di ordinata programmazione delle procedure di affidamento ed è conforme al diritto dell’Unione europea, in particolare all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, solo entro tale limite. Ne consegue che il termine ha natura acceleratoria e non dilatoria: non può essere invocato in funzione paralizzante di una concessione già aggiudicata all’esito di una gara avviata dall’amministrazione prima del 30 giugno 2027. L’occupazione dell’area da parte del concessionario uscente è legittima solo fino alla stipulazione dell’atto che regola il nuovo rapporto concessorio.

Il Fatto

Il Comune di Ginosa ha disposto di assegnare a gara venti concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo sul proprio litorale. La decisione è stata impugnata davanti al TAR Puglia da una precedente concessionaria, che nelle more del giudizio è risultata aggiudicataria di uno dei lotti. Con motivi aggiunti la società ha contestato la parte della determinazione comunale che riconosceva agli originari concessionari un affidamento temporaneo delle aree «sino e non oltre il 15 settembre 2025 o comunque non oltre la data che sarà indicata nell’ordinanza balneare 2025».

Il Tribunale amministrativo ha accolto l’impugnazione nei limiti dell’interesse così circoscritto, giudicando illegittima la proroga al 15 settembre 2025 per violazione degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 7, della legge n. 118/2022, come modificati dal decreto-legge n. 131/2024. Il Comune ha proposto appello, resistito dall’originaria ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge le eccezioni preliminari riproposte dall’amministrazione e concentra l’esame sul merito, giudicando fondato e assorbente l’ordine di censure relativo alla corretta lettura della disciplina di proroga. Il Collegio muove dal dato testuale: l’art. 4, comma 3, primo periodo, della legge n. 118/2022 impone all’ente di avviare la procedura di affidamento «almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio»; il terzo periodo fissa il termine del 30 giugno 2027 per la prima applicazione; l’art. 4, comma 7 prevede che l’occupazione dell’area da parte del concessionario uscente sia legittima «fino alla data di stipulazione dell’atto che regola il rapporto concessorio».

Da questo sistema normativo la Corte ricava che la proroga al 30 settembre 2027 ha natura di termine massimo di durata dei rapporti in essere. In tale funzione tecnica risiede la sua compatibilità con il diritto sovranazionale e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, che impone l’affidamento a gara: solo entro questi limiti la proroga legale può essere giustificata.

Il passaggio centrale riguarda gli effetti del termine. Esso non può essere invocato in funzione paralizzante di una concessione assegnata all’esito di una gara che l’amministrazione abbia avviato prima del 30 giugno 2027 e concluso in tempo utile per instaurare il nuovo regime concorrenziale in anticipo rispetto alla scadenza ultima. Ne deriva che il termine è acceleratorio e non dilatorio e riflette il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla concorrenza e la tutela dei preesistenti rapporti.

Su questa base la Corte rileva la contraddittorietà della sentenza appellata. Il primo giudice aveva correttamente qualificato il termine come limite massimo, ma aveva poi ritenuto illegittima la proroga al 15 settembre 2025 disposta dal Comune in conseguenza della gara. Per il Consiglio di Stato, il prolungamento dei rapporti preesistenti al 30 settembre 2027, malgrado la possibilità di avvio dei nuovi rapporti, attribuirebbe agli ex concessionari un vantaggio ingiustificato, privo di alcuna ragione tecnica riconducibile all’ordinata programmazione delle gare.

L’appello è dunque accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti. La natura e la novità delle questioni giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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