Il capitolato non integra i criteri di gara sul mediatore linguistico (TAR Calabria n. 1497 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il capitolato speciale non integra le regole del disciplinare di gara relative ai criteri di valutazione delle offerte: il richiamo al Manuale operativo del Servizio Centrale, contenuto nel capitolato, opera sul piano dell’esecuzione del servizio e non su quello della fissazione dei parametri di punteggio. Ne deriva che il sub-criterio del disciplinare che richiede, in capo al mediatore linguistico-culturale, la sola comprovata esperienza non può essere eterointegrato con il requisito del possesso di un titolo riconosciuto da enti pubblici. Le valutazioni tecniche della commissione sono sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il punteggio espresso in forma numerica è sufficiente quando la lex specialis predetermini criteri dettagliati e una griglia graduata di giudizi, tale da rendere ricostruibile il percorso valutativo.
Il Fatto
Il Comune di Mileto indice una gara per la selezione del soggetto gestore del progetto di accoglienza e integrazione SAI. La ricorrente, cooperativa sociale esclusa dall’aggiudicazione, impugna la nomina della commissione giudicatrice, i verbali di gara, la proposta di aggiudicazione e il provvedimento finale, chiedendo l’annullamento degli atti e la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione, con efficacia caducatoria del contratto eventualmente stipulato.
L’amministrazione non si costituisce. Si difende la controinteressata aggiudicataria. Respinta l’istanza cautelare monocratica e rinunciata la domanda cautelare, il Collegio fissa l’udienza pubblica per il merito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe il parametro sulla struttura organizzativa, nella parte in cui il disciplinare riconosce 0,5 punti per operatore con comprovata esperienza nella mediazione linguistica e culturale, fino a un massimo di cinque punti. La ricorrente sostiene che il capitolato, richiamando il Manuale operativo, imporrebbe un titolo di formazione riconosciuto da enti pubblici, con la conseguenza che solo tre dei dieci operatori indicati dall’aggiudicataria sarebbero validi.
Il Collegio ritiene la censura infondata. La regola del disciplinare è chiara nel richiedere la sola comprovata esperienza. Il capitolato non incide sul criterio, ma richiama il Manuale operativo per indirizzare l’esecuzione del servizio. Tale lettura è coerente con l’art. 87 del d.lgs. n. 36/2023, che distingue la funzione del disciplinare, deputato a fissare le regole di selezione delle offerte, da quella del capitolato speciale, che definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale. Le previsioni richiamate non integrano quindi il sub-criterio di punteggio.
Sul parametro dell’ubicazione delle strutture, il Collegio esclude che la centralità richiesta dal disciplinare coincida con il solo centro storico. La collocazione della frazione indicata è confermata dall’esame della documentazione fotografica prodotta dalla stessa ricorrente. Quanto alla carenza documentale dell’offerta, la censura è respinta perché manca nella lex specialis una prescrizione che imponga la descrizione del contesto urbano: il precedente del TAR Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, n. 686 del 15.01.2025, richiamato dalla ricorrente, riguarda una disciplina di gara diversa. La coincidenza della medesima struttura in più offerte non impone istruttoria integrativa, trattandosi di contratti preliminari condizionati all’aggiudicazione.
Il terzo motivo concerne il parametro delle migliorie. Il Collegio ribadisce che le valutazioni della commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento. Il punteggio numerico è sufficiente quando i criteri siano prefissati con chiarezza e la griglia di giudizi consenta di ripercorrere il percorso valutativo, come precisato da Cons. Stato, V, n. 1889 del 2016. Nel caso concreto il disciplinare indica quattro giudizi graduati e dettagliati.
Il quarto motivo attiene alla composizione della commissione e all’esperienza dei commissari nello specifico settore, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023. Il Collegio richiama Cons. Stato, V, n. 4373 del 2024: il requisito va declinato in modo contestualizzato, ammettendosi competenze secondarie che si integrino con quelle primarie. I profili dei commissari risultano nel complesso adeguati.
Rigettata la domanda demolitoria, è respinta anche quella risarcitoria. Il ricorso è dichiarato infondato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e nulla per le amministrazioni non costituite.
Nota della Redazione
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