Cittadinanza negata per sicurezza e successiva concessione cessano la materia del contendere (Cons. Stato n. 863 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, la sopravvenuta adozione del provvedimento favorevole nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse alla decisione impone al giudice di arrestarsi alla declaratoria di cessazione, senza scrutinio nel merito dei motivi di doglianza. La bilateralità dell’effetto estintivo consente la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia. Resta fermo che il provvedimento amministrativo sopravvenuto esaurisce l’oggetto del contendere anche quando l’amministrazione abbia dato corso al riesame su sollecitazione del giudice.

Il Fatto

L’appellante aveva impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il diniego si fondava su attività informative da cui sarebbero emersi elementi ostativi alla luce delle esigenze di sicurezza della Repubblica.

Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, ritenendo sufficiente una motivazione sintetica e valorizzando il carattere riservato degli accertamenti. Proposto appello per eccesso di potere, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, la causa giungeva in decisione davanti al Consiglio di Stato dopo un’istruttoria disposta dal Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che, in esito all’udienza pubblica del 3 aprile 2025, era stata disposta con ordinanza collegiale una relazione istruttoria all’amministrazione appellata. Il Dicastero non aveva riscontrato l’ordinanza, depositando invece una nota in cui affermava di stare procedendo al riesame della posizione del ricorrente.

A fronte della richiesta di rinvio, il Consiglio di Stato aveva concesso un differimento. Con successivo deposito del 9 dicembre 2025, l’amministrazione ha comunicato di aver concesso la cittadinanza italiana all’appellante, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Preso atto di tale dichiarazione, il Collegio applica l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale fa venir meno l’interesse alla decisione sul diniego impugnato. Ne consegue la declaratoria di cessata materia del contendere, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione inter partes, considerata la natura della controversia. Il dispositivo ordina inoltre l’oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 Reg. (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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