Emersione: permesso per attesa occupazione solo se i requisiti sussistono ab origine (TAR Lombardia n. 30 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 103 d.l. n. 34/2020, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la sussistenza ab origine di tutti i requisiti normativamente richiesti per la regolarizzazione, compreso quello reddituale in capo al datore di lavoro. Il diniego fondato sul difetto del requisito reddituale non è sindacabile sul piano della pretesa di un titolo di soggiorno temporalmente limitato, poiché una simile evenienza non integra la fattispecie della cessazione del rapporto per fatti sopravvenuti. La mancata notificazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento del provvedimento quando l’attività amministrativa è vincolata e il vizio non avrebbe potuto incidere sull’esito del procedimento.

Il Fatto

Un datore di lavoro presenta in data 11.08.2020 istanza di emersione alla Prefettura di Mantova ex art. 103 d.l. n. 34/2020 in favore di un lavoratore extracomunitario. L’Amministrazione, rilevati motivi ostativi, emette l’avviso di cui all’art. 10 bis legge n. 241/1990, segnalando l’insufficienza del reddito del datore di lavoro rispetto alla soglia di legge e l’inidoneità del livello di inquadramento contrattuale.

Il datore di lavoro integra la documentazione, producendo la variazione del livello contrattuale e un’autodichiarazione reddituale resa da un soggetto qualificatosi come nipote del datore medesimo. La Prefettura respinge l’istanza nel febbraio 2022, ritenendo il requisito reddituale non soddisfatto e l’integrazione inidonea perché proveniente da soggetto non rientrante tra i parenti entro il secondo grado. Il lavoratore impugna il diniego davanti al TAR Lombardia, che respinge la domanda cautelare e, all’esito dell’udienza, decide il ricorso nel merito.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sostiene che, essendo le ragioni del rigetto imputabili esclusivamente al datore di lavoro, l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciargli un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Collegio ritiene il motivo infondato, richiamando le proprie precedenti pronunce e la giurisprudenza amministrativa secondo cui il titolo presuppone la sussistenza ab origine di tutti i requisiti, incluso quello reddituale.

Il Tribunale valorizza la ratio della disposizione, individuata nella prevenzione delle elusioni e nella garanzia della sostenibilità del costo del lavoratore, con una sorta di presunzione legata al reddito minimo del datore. Richiama quindi Cons. Stato, sez. III, n. 6900 del 1.8.2024 e la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 24.11.2023, che ha escluso il contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost. della norma nella parte in cui non prevede il titolo in caso di difetto del requisito reddituale.

Nel caso concreto il datore di lavoro era sprovvisto del requisito reddituale e la circostanza non è stata contestata. Ne deriva l’impossibilità di rilasciare il permesso per attesa occupazione, non ricorrendo l’ipotesi della cessazione del rapporto per fatti sopravvenuti rispetto all’avvio della procedura.

Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata notifica del preavviso di rigetto, il Collegio osserva che la comunicazione non è stata recapitata perché il ricorrente risultava sconosciuto all’indirizzo indicato nella domanda, gravando sull’interessato l’onere di comunicare le variazioni dei recapiti. In ogni caso, le garanzie partecipative non sono state compresse, avendo il ricorrente effettuato gli adempimenti suggeriti nell’avviso.

Il Tribunale aggiunge che il difetto del requisito reddituale e la conseguente impossibilità di rilascio del titolo non avrebbero consentito un esito diverso del procedimento. Trattandosi di attività vincolata, opera l’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo, legge n. 241/1990, con esclusione dell’annullamento. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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