Inottemperanza al titolo di condanna e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2751 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, non abbia eseguito il titolo di condanna neppure parzialmente. L’inadempimento non contestato nel suo an e nel quantum legittima l’ordine di pagamento entro un nuovo termine e la nomina sin d’ora del commissario ad acta. L’organo commissariale è individuato nel Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, a decorrere dall’anno scolastico 2020/21 e fino al 2022/23, nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza era stata notificata a mezzo PEC al Ministero, che l’aveva ricevuta in data 9.11.2023.

Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, la parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di erogazione della Carta Docente per l’importo di euro 1.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza formulare difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato il titolo posto a fondamento dell’azione come passato in giudicato e ritualmente notificato. Su questa base ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, ritenendolo maturato.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né ha indicato l’andamento della procedura. Da ciò il Tribunale ha tratto il rilievo che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.

Il ricorso è stato quindi dichiarato fondato, con accertamento dell’inottemperanza del Ministero. Al resistente è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà dare corso al pagamento entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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