Classamento catastale impianti di depurazione: categoria D/7 e irrilevanza dello scopo pubblico (Cass. civ. Sez. V n. 21277 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione catastale, poiché l’attività di gestione del servizio idrico integrato ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue non rientrano tra le unità immobiliari censibili nella categoria E, propria di fabbricati con caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva. Essi vanno classati nel gruppo D e, nel caso del depuratore, nella categoria D/7. L’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006, instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria “E” e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale. La destinazione a servizio pubblico non è incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività svolta da una società a rilevante partecipazione pubblica, né rileva la veste di società in house.
Il Fatto
Una società affidataria del servizio idrico integrato ha impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino un avviso di accertamento catastale, con cui l’amministrazione finanziaria aveva rettificato il classamento di un impianto di depurazione, ricondotto dalla proposta categoria E/3 alla categoria D/7. La Commissione provinciale ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha respinto l’appello dell’ufficio, ritenendo che l’impianto, in quanto parte del servizio idrico integrato e gestito da società in house senza scopo di lucro, soddisfi un’esigenza di interesse generale e non svolga attività industriale.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo la violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 e dell’art. 8 del d.P.R. n. 1142/1949. La società contribuente non ha depositato controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina un errore di localizzazione contenuto nell’epigrafe del ricorso e nella relata di notifica, dove si indica la Commissione tributaria regionale della Sicilia invece del Piemonte. Il Collegio ritiene che tale errore non integri causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., poiché gli estremi identificativi (numero, data di deposito, collegio) coincidono e la parte destinataria dispone di elementi sufficienti per individuare senza equivoci la decisione impugnata. Richiama sul punto Cass. n. 21289 del 2024, Cass. n. 138 del 2016 e Cass. Sez. U. n. 15603 del 2001: l’inammissibilità è configurabile solo se l’indicazione difetti del tutto o sia talmente incerta da rendere impossibile l’identificazione.
Nel merito, la Corte affronta congiuntamente i due motivi, connessi, e ricostruisce la questione del classamento catastale degli impianti di depurazione. Rileva che la categoria E è riservata a immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, incommerciabili ed estranei ad ogni logica di produzione industriale. L’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 sancisce l’incompatibilità tra censimento in categoria E e destinazione commerciale o industriale dell’immobile, ove questo presenti autonomia funzionale e reddituale.
Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui sono autonomi gli immobili per sé utili o atti a produrre reddito proprio, anche se utilizzati per finalità istituzionali dell’ente titolare (Cass. n. 20026 del 2015, Cass. n. 7868 del 2016, Cass. n. 4223 del 2019 e Cass. n. 9427 del 2019). In materia di depuratori, diventa dirimente accertare se la gestione presenti i caratteri dell’economicita, intesa come perseguimento del lucro oggettivo e proporzionalità tra costi e ricavi. È irrilevante la destinazione dell’impianto a un’attività di pubblico interesse, poiché l’interesse generale non esclude che l’attività sia esercitata secondo parametri imprenditoriali, come l’attitudine a coprire i costi con i ricavi da tariffe (Cass. n. 12741 del 2018, Cass. n. 17022 del 2020).
La Corte valorizza la normativa di settore, che richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio idrico integrato, e la qualificazione della tariffa come corrispettivo, con copertura integrale dei costi (richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 325 del 2010 e n. 187 del 2011). Ne deduce l’inquadramento del servizio tra quelli a rilevanza economica e la riconducibilità del gestore alla nozione di impresa (richiamate le sentenze CGUE in cause C-622/16P, C-74/16, C-49/07, C-76/05, C-222/04, C-180/98).
Conclusivamente, la Commissione regionale ha errato nel collocare gli impianti nella categoria E, sull’erroneo presupposto che la destinazione a servizio pubblico fosse incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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