TARI sui parcheggi gratuiti dei centri commerciali e superfici operative (Cass. civ. Sez. 5 n. 20195 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di TARI, l’elencazione contenuta nel regolamento comunale dei locali e delle aree non soggetti al tributo, ancorché qualificata come esemplificativa, non fonda una presunzione assoluta o relativa di inidoneità alla produzione di rifiuti, potendo essere superata da prova contraria basata anche su fatti di comune esperienza. Le aree destinate a parcheggio gratuito al servizio di un centro commerciale, funzionalmente operative e strumentali all’attività economica in esso svolta, non possono considerarsi escluse dal presupposto impositivo, né assumono carattere meramente pertinenziale o accessorio. In tali casi grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esclusione o della riduzione tariffaria.
Il Fatto
Il Comune di Napoli notificava a una società, gestrice di un centro commerciale, un avviso bonario per il pagamento della TARI relativa all’anno 2018, riguardante un complesso immobiliare comprendente esercizi commerciali, una galleria e un’area destinata a parcheggio gratuito. La contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso. In appello, la società limitava le proprie doglianze alla superficie destinata a parcheggio, chiedendone la non debenza, e a quella destinata a galleria commerciale, rivendicando l’applicazione di una tariffa ridotta. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello e la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, concernenti l’esclusione del parcheggio gratuito. Ha ricordato che il presupposto della TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 641, legge n. 147/2013, è la capacità meramente potenziale del bene di produrre rifiuti, a prescindere dall’uso cui è adibito. La norma di esclusione regolamentare deve essere interpretata come norma di dettaglio, mentre la sua elencazione ha carattere solo esemplificativo e non vincolante. Il comma 2 della norma regolamentare onera il contribuente di documentare la stabile ed esclusiva destinazione dell’area al parcheggio gratuito. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva accertato che l’area, sebbene gratuita, era funzionalmente integrata nel centro commerciale, essendo attrezzata e strumentale all’afflusso della clientela: tale circostanza, ha concluso la Corte, rende l’area operativa e quindi produttiva di rifiuti.
La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui l’esclusione opera solo in presenza di obiettiva impossibilità di utilizzo, non rilevando la mancata utilizzazione legata a scelte soggettive. Ha citato, in tal senso, la giurisprudenza per cui la tassa è dovuta ove sussista l’obiettiva possibilità di usufruire del servizio, a prescindere dall’effettiva fruizione. Ha inoltre valorizzato il principio, affermato in materia di arenile degli stabilimenti balneari, per cui il bene che costituisce parte integrante dell’attività economica svolta non può essere considerato pertinenziale o accessorio. Ha quindi escluso che la gratuità del parcheggio possa essere confusa con la sua non operatività, essendo il concetto di operatività riferito all’uso dell’area da parte dei clienti.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto ragionevole e logica l’equiparazione tariffaria tra la galleria commerciale e gli esercizi commerciali. Le aree comuni di passaggio non possono essere assimilate alla categoria delle esposizioni, poiché la loro funzione di transito è strettamente collegata ai negozi del centro commerciale, essendo destinate al passaggio dei clienti. L’applicazione della tariffa prevista per gli esercizi commerciali risulta pertanto coerente con l’attività, almeno in prevalenza, svolta nell’edificio.
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Nota della Redazione
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