Detrazione IVA e fatture generiche: rilevano i documenti integrativi (Cass. civ. Sez. V n. 3754 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’irregolarità o la genericità della fattura fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato, ma non esaurisce il giudizio sul diritto alla detrazione. Ai fini della verifica dell’inerenza del costo all’attività d’impresa, l’Amministrazione finanziaria e il giudice devono tenere conto anche di eventuali documenti, messaggi o informazioni complementari forniti dal soggetto passivo. L’art. 219 della direttiva 2006/112/CE assimila alle fatture tutti i documenti o messaggi che vi facciano specifico e inequivoco riferimento. Ne consegue che la documentazione di supporto, come gli stati di avanzamento lavori, può superare la parziale genericità delle fatture ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione.
Il Fatto
Una società operante nel settore della ricettività turistica, dichiarata fallita, impugnava due avvisi di accertamento per IVA relativi alle annualità 2007 e 2008. L’Agenzia delle Entrate disconosceva la detraibilità dell’imposta per una serie di fatture concernenti la ristrutturazione edilizia di un fabbricato, sul rilievo della loro non inerenza all’attività d’impresa e dell’indeterminatezza del contenuto delle stesse.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso introduttivo. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, riconosceva che gran parte del fabbricato era destinata non all’attività ricettiva ma alla vendita a terzi, e rilevava la genericità delle fatture. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, lamentando la violazione delle norme sulla detrazione e l’omesso esame di documenti decisivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi, connessi, sono esaminati congiuntamente e accolti. Il primo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/72 e dell’art. 2697 cod. civ., per aver negato in toto la detrazione in presenza di un’operazione almeno in parte inerente all’impresa. Il secondo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla documentazione di supporto prodotta in atti.
La Corte ricostruisce il canone giurisprudenziale di riferimento. L’irregolarità della fattura, non redatta secondo i requisiti dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto rappresentato. Tuttavia, ai fini della verifica del diritto alla detrazione del costo, l’Amministrazione finanziaria deve tenere conto anche di altri documenti, messaggi o informazioni complementari forniti dal soggetto passivo, come affermato da Cass. Sez. V n. 22940 del 26.09.2018.
Il Collegio richiama la disciplina sovranazionale. Le fatture per prestazioni di servizi devono indicare l’entità e la natura delle stesse e la data di effettuazione o ultimazione, ai sensi dell’art. 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112/CE. Inoltre l’art. 219 della direttiva assimila alle fatture tutti i documenti o messaggi che le modificano o vi fanno specifico e inequivoco riferimento, come ribadito da Cass. Sez. V n. 29290 del 14.11.2018 e da Cass. Sez. V ord. n. 18208 del 24.06.2021.
Applicando tali principi, la Corte rileva che la ricorrente aveva prodotto documentazione di supporto idonea a consentire al giudice di verificare l’inerenza del costo, valutando quanto emergeva dagli stati di avanzamento dei lavori e potendo scorporare le spese riferibili alle unità immobiliari alienate. La sentenza impugnata non ha tenuto conto di questo profilo. Il giudice del rinvio dovrà quindi valutare tale documentazione per stabilire se sia superabile la parziale genericità delle fatture contestate.
La sentenza è perciò cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, sez. staccata di Salerno, in diversa composizione, per ulteriore esame e per la liquidazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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