Classe A012, rileva la salvaguardia del D.M. n. 259/2017 (Cons. Stato n. 9646 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali straordinarie per l’accesso ai ruoli del personale docente, il possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso si valuta alla luce della disciplina transitoria dettata dal D.M. n. 259/2017, che salvaguarda la posizione di chi era già legittimato a insegnare quella materia. L’art. 5 del D.M. n. 259/2017 non opera solo per i percorsi abilitanti, ma rileva anche ai fini della partecipazione al concorso bandito per la stabilizzazione del precariato. L’interpretazione restrittiva che escluda il docente già ammesso all’insegnamento è irrazionale e contrasta con i principi di tutela dell’affidamento e di divieto di discriminazione dei lavoratori, di matrice nazionale ed eurounitaria. Il requisito culturale introdotto dal riordino delle classi di concorso non può quindi risolversi in un pregiudizio per chi ha maturato il titolo secondo le norme previgenti.

Il Fatto

Il Ministero dell’istruzione e del merito appella la sentenza con cui il TAR Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso dell’odierno appellato contro la propria esclusione dalla procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021, per la classe di concorso A012 (discipline letterarie). L’esclusione era stata disposta per assenza dei requisiti di ammissione.

Il docente aveva conseguito la laurea in Filosofia nel corso dell’anno accademico 1999/2000, con un piano di studi comprensivo di due esami annuali di letteratura italiana, tre corsi annuali di storia e un corso annuale di geografia; dal 2014 aveva insegnato la materia corrispondente alla classe A-50 tramite contratti di supplenza. In sede cautelare il Consiglio di Stato aveva già accolto l’istanza di ammissione con riserva. Il TAR, nel merito, aveva confermato l’illegittimità dell’esclusione.

La Motivazione della Corte

Il Ministero sostiene che la lex specialis e le norme sui requisiti culturali di accesso vadano interpretate restrittivamente. Il D.P.R. n. 19/2016 avrebbe carattere novativo e il D.M. n. 39/1998 andrebbe considerato implicitamente abrogato; l’art. 5 del D.M. n. 259/2017 non sarebbe estensibile ai concorsi a cattedra, ma solo ai percorsi di tirocinio formativo attivo.

La Sezione respinge l’appello. Il percorso argomentativo muove dal riordino delle classi di concorso: con il D.M. n. 39/1998, richiamato dal D.P.R. n. 19/2016, la classe A-50 è confluita nella nuova A012. Il successivo D.M. n. 259/2017 ha poi disciplinato l’accesso alla A012 per i possessori di laurea in Filosofia del vecchio ordinamento, aggiungendo il requisito del superamento di un corso accademico annuale di lingua o letteratura latina.

Il concorso bandito con il decreto direttoriale n. 1081 del 6 maggio 2022 è una procedura straordinaria, direttamente abilitante per espressa previsione normativa, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.M. n. 108/2022, richiamato dall’art. 6 del bando. Il requisito del titolo di accesso va dunque valutato con riferimento alle disposizioni transitorie del D.M. n. 259/2017, la cui tabella A consente l’abilitazione nella A012 a chi possiede la laurea vecchio ordinamento in Filosofia conseguita entro l’anno accademico 2000-2001, con un piano di studi comprendente un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia e un corso annuale di geografia.

L’Amministrazione erra nel considerare idonei i soli titoli dell’Allegato A, trascurando la norma di salvaguardia dell’art. 5, che protegge i docenti già legittimati a insegnare una materia dai nuovi requisiti introdotti per mantenere quella attività. La lettura ministeriale condurrebbe all’irrazionale esito per cui il docente ammesso a insegnare come precario nella A012 non potrebbe partecipare proprio al concorso bandito per la sua immissione in ruolo, in violazione dei principi di tutela dell’affidamento sanciti dal diritto eurounitario. La Sezione richiama anche la nota dipartimentale n. 25511 del 14.09.2022, di parere favorevole all’ammissione, e l’aggiornamento delle classi di concorso operato dal D.M. n. 255/2023, che conferma la lettura estensiva della clausola di salvaguardia. L’esclusione non è pertanto rispettosa della disciplina transitoria e l’appello è respinto, con condanna del Ministero alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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