Scavalcamento di ruolo e decadenza: il riallineamento virtuale non sana l’inoppugnabilità (Cons. Stato n. 9644 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La posizione del pubblico dipendente a fronte degli atti di inquadramento e di nomina ha natura di interesse legittimo, non di diritto soggettivo, poiché tali provvedimenti incidono autoritativamente sulla collocazione del soggetto nell’organizzazione amministrativa. Lo scavalcamento nell’anzianità di qualifica produce un pregiudizio concreto e attuale all’atto stesso della posposizione, perché incide sulla gerarchia interna, e deve essere impugnato nel termine di decadenza. La mancata tempestiva impugnazione delle nomine dei controinteressati determina il consolidamento delle posizioni, insensibili alla sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata, operando il limite dei rapporti esauriti. È pertanto illegittimo il meccanismo di riallineamento virtuale dell’anzianità disposto dal giudice di primo grado ai fini dell’attribuzione dei punteggi in un concorso successivo.

Il Fatto

Un vice sovrintendente della Polizia di Stato, promosso per meriti straordinari con decorrenza giuridica dal 12 aprile 2012, era stato sopravanzato dai vincitori di un concorso interno bandito nel dicembre 2013, ai quali l’art. 24-quater del d.P.R. n. 335/1982 riconosceva una decorrenza giuridica antergata. Con la sentenza n. 224 del 2020 la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo l’art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335/1982 nella parte in cui non prevedeva l’allineamento della decorrenza giuridica dei promossi per merito straordinario.

Partecipando a un successivo concorso per vice ispettore, il dipendente aveva impugnato il bando nella parte in cui non consentiva di indicare l’anzianità effettiva risultante dalla pronuncia costituzionale. Il TAR Lazio aveva accolto in parte il ricorso, ordinando all’Amministrazione un riallineamento virtuale dell’anzianità ai soli fini concorsuali. Il Ministero dell’interno ha appellato la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello: nel giudizio proposto dall’Amministrazione soccombente i controinteressati, avendo posizione coincidente, sono privi di interesse a contraddire. Nel merito, il collegio ricostruisce la natura dello scavalcamento. In un sistema in cui l’ordine di ruolo dipende dall’anzianità e dalla sua decorrenza giuridica, il pregiudizio assume i caratteri della concretezza e dell’attualità all’atto stesso della posposizione, perché incide sulla gerarchia interna del Corpo ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 335/1982.

Da qui la conseguenza processuale: il dipendente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente le nomine dei colleghi che lo avevano scavalcato, deducendo l’illegittimità costituzionale delle norme applicate. La mancata impugnazione ha cristallizzato l’attribuzione dell’anzianità tanto per lui quanto per i controinteressati, a ogni effetto di legge e quindi anche ai fini dei futuri concorsi.

Il collegio richiama il principio secondo cui l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, tra cui rientrano quelli non più contestabili per l’inoppugnabilità degli atti amministrativi, richiamando la Corte cost. n. 191 del 2021 e il parere del Cons. Stato, sez. I, n. 1984/2021. Le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate si consolidano e resistono alle pronunce di illegittimità costituzionale.

Il primo giudice ha quindi errato nel ritenere possibile e doveroso disapplicare gli effetti dei provvedimenti di inquadramento non impugnati, riconoscendo un’anzianità giuridica virtuale. Non convince il richiamo alla natura di diritto soggettivo della situazione azionata: la Corte cost. n. 75 del 2024 si è limitata a un giudizio di non implausibilità sulla tempestività dell’azione, né gli atti di nomina perdono natura provvedimentale e autoritativa, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e respingimento del ricorso e dei motivi aggiunti; le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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