Vincolo storico-artistico annullato per difetto di motivazione e inapplicati indirizzi ministeriali (TAR Lombardia n. 455 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di dichiarazione di interesse storico-artistico ex artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42 del 2004, l’amministrazione esprime valutazioni tecnico-discrezionali che devono essere esercitate secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Ministero. Tali indirizzi, di portata sostanziale e non meramente procedurale, sono individuati nella nota ministeriale del 3 marzo 2009 e impongono l’analisi della collocazione storica, della comprensione filologica delle trasformazioni, della consistenza materiale e del confronto comparativo del bene. Il provvedimento di vincolo che ometta di applicare tali indici e si limiti a un generico richiamo a un modello insediativo, senza spiegare come gli elementi concreti vi si riconducano, è affetto da difetto di motivazione ed è illegittimo. Il requisito del settantennio va valutato con riferimento alla continuità materiale dell’opera e non alla sua integrale ricostruzione.
Il Fatto
Il Comune di Cusano Milanino, proprietario di un campo da calcio con annessa tribuna noto come Campo Ligustro, nell’agosto 2023 chiedeva all’articolazione regionale lombarda del Ministero della Cultura la verifica dell’interesse culturale sulla sola tribuna. L’ente riteneva non ancora maturato il requisito temporale, poiché l’originaria tribuna lignea era stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale.
Con decreto del 2 febbraio 2024 il Segretariato regionale dichiarava l’interesse storico-artistico ex art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004, estendendo il vincolo all’intero compendio, comprensivo del campo da calcio. Il Comune impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo carenza di istruttoria e di motivazione sul requisito temporale, omessa applicazione dei criteri ministeriali e illegittima estensione del vincolo a un bene non oggetto di richiesta, con violazione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la censura sulla mancata maturazione del requisito del settantennio. Il provvedimento ravvisa la continuità non tra l’opera esistente e la tribuna lignea distrutta, ma tra il manufatto in muratura degli anni ’40 e l’opera completata nel 1955 secondo il progetto dell’ing. Guatelli. L’opera cementizia non è stata demolita e ricostruita, ma inglobata nella successiva e ampliata: non ricorre quindi l’orientamento giurisprudenziale, richiamato dal Comune, che impone l’immutabilità dell’opera ai fini del computo temporale.
Il Tribunale accoglie invece, con efficacia assorbente, le censure sul difetto di motivazione. Ex art. 12 del d.lgs. n. 42 del 2004 la verifica dell’interesse culturale deve avvenire secondo gli indirizzi generali del Ministero, declinati — come precisato da Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8074 del 2023 — nella nota ministeriale del 3 marzo 2009. Tali indirizzi impongono collocazione storica, comprensione filologica delle trasformazioni, consistenza materiale, inquadramento nella letteratura, lettura comparativa e valutazione complessiva.
Nel caso concreto l’amministrazione non ha applicato tali indici né ha supportato il provvedimento con una motivazione che renda percepibili le ragioni tecniche del vincolo. Il riferimento a un modello insediativo a bassa densità ispirato alle città-giardino inglesi resta generico: non si indica come gli elementi concretamente esistenti riconducano il compendio a quel modello.
Il provvedimento collega il contesto delle città-giardino alla situazione antecedente alla guerra, senza dimostrare che quel contesto persistesse, con i suoi tratti identitari, al tempo della realizzazione della tribuna in cemento, specie dopo i bombardamenti che hanno interessato l’area. Il richiamo al contesto culturale avviene senza esplicitazione delle sue caratteristiche né della concreta riconducibilità ad esso del compendio.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.