Ampliamento circoscrizione portuale e parere del Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 510 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I limiti territoriali delle Autorità di sistema portuale possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata. Pur trattandosi di regolamento di delegificazione, l’atto riveste natura regolamentare ed è annoverato tra gli atti normativi a rilevanza esterna, con conseguente assoggettamento al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 20/1994. L’esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione deve essere supportata da indicazioni puntuali circa costi, destinatari e risorse pubbliche, non potendosi fondare esclusivamente sulla clausola di invarianza finanziaria né sull’individuazione degli organi pubblici partecipanti al procedimento.
Il Fatto
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la modifica dei limiti territoriali della circoscrizione dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale nel porto di Catania. L’intervento, che consta di due articoli, mira ad ampliare sul lato nord i limiti della circoscrizione territoriale del porto di Catania, variando le coordinate di circa 150 metri lineari, allo scopo di realizzare un più funzionale utilizzo delle aree portuali. La richiesta di parere è stata avanzata ai sensi dell’articolo 36 del r.d.l. n. 444/1942, con allegata la documentazione tecnica e la relazione illustrativa recante la richiesta di esenzione dall’AIR.
La Motivazione della Corte
La Sezione Consultiva ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’art. 7 del d.lgs. n. 169/2016 abbia novellato l’art. 6 della legge n. 84/1994, inserendo il comma 15 che consente la modifica dei limiti territoriali delle Autorità di sistema portuale con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988. Il procedimento prevede la proposta del Ministro, l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri, il parere della Conferenza unificata, il parere del Consiglio di Stato e il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Nel merito, la Sezione non ha formulato rilievi sulle disposizioni, ma ha segnalato che, ai sensi dell’art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988, lo schema di decreto, pur essendo ascrivibile alla tipologia del comma 2, riveste natura regolamentare ed è annoverato tra gli atti normativi a rilevanza esterna; pertanto permane il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con la necessità di fare menzione di tale adempimento nel preambolo.
Con riferimento all’esenzione dall’AIR, la Sezione ha rilevato talune criticità, sebbene non ostative all’espressione del parere: la carenza di dati a supporto della valutazione circa l’assenza di costi di adeguamento; la mancata individuazione degli effettivi destinatari dell’intervento, non identificabili con gli organi pubblici partecipanti al procedimento, tanto più quando essi sono anche soggetti proponenti; l’insufficienza della clausola di invarianza finanziaria a supportare l’affermazione del mancato impiego di risorse pubbliche, trattandosi di clausola costante negli atti regolamentari; la necessità di una preventiva individuazione dei destinatari diretti e indiretti nel segmento di mercato dei servizi portuali territorialmente interessato per valutare l’incidenza sugli assetti concorrenziali.
Infine, la Sezione ha formulato osservazioni di drafting relative al preambolo, concernenti l’eliminazione di un refuso, l’integrazione del riferimento normativo alla legge n. 84/1994 e l’espunzione della locuzione “del Presidente del Consiglio” dopo le parole “Sulla Proposta”, non essendo prevista detta proposta dalla base normativa. Il parere è stato pertanto espresso favorevolmente, con le osservazioni di cui in motivazione.
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