Direttore lavori nel project financing non presunto da pregresso incarico di progettazione (TAR Lombardia n. 481 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di attribuire i compiti di direttore dei lavori all’aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato, posto dall’art. 15, comma 8, d.lgs. n. 36/2023, non si estende ai collaboratori professionali di quest’ultimo. La nozione di soggetto collegato, cui la norma fa riferimento, richiede la prova di un’influenza notevole tra le compagini societarie, non desumibile dal mero pregresso incarico di progettazione. Il conflitto di interessi di cui all’art. 16 d.lgs. n. 36/2023 va accertato con elementi specifici e documentati e non conduce automaticamente all’esclusione, che opera come extrema ratio solo quando non sia diversamente risolvibile. Non integra indebito vantaggio competitivo la pregressa conoscenza del progetto, se non incide sull’esito della selezione.

Il Fatto

Con bando del 31 marzo 2025 il Comune di Bergamo ha indetto una procedura aperta, ex art. 71 d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, in relazione a un project financing avente ad oggetto la riqualificazione e gestione di un centro sportivo. La gara è stata aggiudicata a un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Il raggruppamento secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione, chiedendo l’esclusione del controinteressato. Due mandanti di quest’ultimo avevano in precedenza svolto l’attività di progettazione per conto delle imprese incaricate del partenariato pubblico-privato. Da qui tre motivi: violazione dell’art. 15, comma 8, d.lgs. n. 36/2023, conflitto di interessi ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023 e indebito vantaggio competitivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nodo centrale: se un progettista incaricato dal concessionario del project financing rientri tra i soggetti cui la norma vieta l’attribuzione della direzione lavori. La risposta è negativa. L’interpretazione proposta dalla ricorrente assimila al sottoscrittore del contratto qualunque collaboratore, ma risulta troppo rigida e contraria alla lettera e alla finalità della norma.

Trattandosi di disposizione che incide sulla partecipazione alle gare e sulla libertà di iniziativa economica, il divieto non può essere interpretato estensivamente né in via analogica. Le incompatibilità non si estendono per semplice contatto professionale. Il legislatore considera accettabile un simile rischio per non comprimere eccessivamente la platea dei concorrenti.

Quanto ai soggetti collegati, la norma non opera un rinvio espresso alla nozione civilistica, ma è a questa che occorre giungere in via interpretativa, tenendo conto delle finalità perseguite. Il collegamento postula vincoli idonei a conferire a una società un’influenza notevole su un’altra, con onere della prova a carico di chi invoca l’incompatibilità. Nel caso concreto tale prova è mancata e non può desumersi dal solo pregresso incarico di progettazione.

La Corte richiama l’Adunanza Plenaria n. 13 del 2020, secondo cui il progettista indicato è un prestatore d’opera professionale che non entra nella struttura societaria del concorrente e non assume la qualità di offerente. Sul conflitto di interessi, l’art. 95, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 configura l’esclusione come extrema ratio, subordinata alla verifica che la situazione non sia diversamente risolvibile. La stazione appaltante ha svolto una valutazione in due fasi, ex ante ed ex post, ritenendo idonei gli strumenti di prevenzione adottati, con ripartizione interna dei compiti che diluisce il rischio.

Infine, il dedotto indebito vantaggio competitivo non trova riscontro: la differenza di punteggio sul criterio contestato è di 1,63 punti, mentre lo scarto complessivo sull’offerta tecnica è di 14,64 punti, sicché il raggruppamento controinteressato sarebbe risultato aggiudicatario anche prescindendo da quel criterio. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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