Classifica SOA VIII illimitata abilita a qualsiasi importo con cifra d’affari (TAR Puglia n. 386 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La classifica VIII del sistema di qualificazione SOA ha portata qualificatoria illimitata: abilita l’operatore economico all’esecuzione di lavori di qualsiasi importo e non incontra il limite convenzionale di euro 20.658.000 previsto dall’art. 2, comma 5, dell’Allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023. Per gli appalti di importo superiore a tale soglia il concorrente deve possedere, in aggiunta, la cifra d’affari non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara, realizzata nel quinquennio antecedente. Tale requisito costituisce un ulteriore requisito di partecipazione per le gare di rilevante importo e non comprime la portata illimitata della classifica. La clausola della lex specialis che imponga la costituzione di un RTI tra operatori muniti di classifica VIII e VII, negando al concorrente singolo o al raggruppamento diversamente composto l’accesso alla gara, è nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e delle norme imperative sul sistema di qualificazione.

Il Fatto

Il Comune di Taranto indice una procedura aperta per l’affidamento di un appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori di infrastrutture per il trasporto pubblico urbano, finanziato con fondi del PNRR. La categoria prevalente è la OG3, con richiesta di classifica VIII e VII in raggruppamento temporaneo.

La società ricorrente partecipa in proprio e come mandataria di un RTI, nel quale entrambe le imprese possiedono la OG3 classifica illimitata. La stazione appaltante la esclude, ritenendo che la classifica VIII valga convenzionalmente solo fino a euro 20.658.000 e che la categoria OG3 non possa considerarsi illimitata. La ricorrente impugna l’esclusione e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione disposta in favore del RTI controinteressato. Il Tribunale accoglie l’istanza cautelare e, all’esito dell’udienza pubblica, decide il merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera le eccezioni preliminari. Quanto alla legittimazione passiva, rileva il difetto per le Amministrazioni statali evocate, eccezion fatta per il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, unica amministrazione centrale titolare dell’intervento ai sensi dell’art. 12-bis del D.L. n. 68/2022.

Quanto alla tardività, la censura di omessa impugnazione del bando è infondata. La lesività delle previsioni della lex specialis si è manifestata solo con il provvedimento di esclusione, che ha negato alla ricorrente la ripartizione delle quote secondo il valore convenzionale delle qualificazioni possedute. Solo in quel momento è divenuta conoscibile la lettura restrittiva dell’Allegato II.12. Tale lettura è smentita dagli stessi atti di gara, che consentono al paragrafo 5 la partecipazione in forma singola, in coerenza con i principi del favor partecipationis e dell’accesso al mercato.

Nel merito, è fondato e dirimente il motivo secondo cui la classifica illimitata ricomprende qualsiasi importo, a condizione che sia accompagnata dalla cifra d’affari prescritta. I commi 5 e 6 dell’art. 2 dell’Allegato II.12 stabiliscono il valore convenzionale di euro 20.658.000 e, per le gare superiori a tale importo, richiedono la cifra d’affari non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara. Il Collegio legge le disposizioni in chiave logica e sistematica: euro 20.658.000 è una soglia oltre la quale si aggiunge l’ulteriore requisito, non un limite alla capacità dell’operatore.

In tal senso depone la Cons. Stato, Sez. V, 3.1.2023, n. 91, resa sull’analogo art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, che qualifica la cifra d’affari come ulteriore requisito di partecipazione per le gare di rilevante importo. Diversamente opinando non si spiegherebbe perché la classifica VIII sia definita dal legislatore come illimitata. L’importo convenzionale non esaurisce la portata qualificante della classifica, ma integra la soglia oltre cui le stazioni appaltanti devono introdurre il requisito aggiuntivo.

Il Collegio aggiunge che, se interpretate diversamente, le clausole di gara sarebbero nulle per contrarietà al principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 10 del D. Lgs. n. 36/2023, che ha recepito gli approdi dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2020, e per violazione dell’art. 100, comma 12, che impone di richiedere esclusivamente i requisiti previsti, nonché dell’art. 68, comma 11, e delle direttive europee in tema di divieto di forme imposte di raggruppamento. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento degli atti impugnati e assorbimento delle ulteriori censure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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