Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 56 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi anche su una sentenza del giudice ordinario rimasta ineseguita. Il giudice amministrativo, accertata la competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., verifica il passaggio in giudicato del provvedimento e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’amministrazione, non contrastata da alcun elemento probatorio di adempimento, giustifica l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente ha agito davanti al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico di € 2.000,00, oltre accessori.

La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata all’amministrazione l’8 febbraio 2025. Il passaggio in giudicato è stato accertato con attestazione dell’ufficio competente del 25 giugno 2025. Poiché il Ministero non ha ottemperato, la ricorrente ha domandato la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di puro stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., trattandosi di giudizio di ottemperanza a un giudicato formatosi su pronuncia del giudice ordinario.

Il ricorso è stato ritenuto ammissibile quanto ai presupposti dell’azione. Il collegio ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, accertato con idonea certificazione dell’ufficio competente, e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nessun dubbio ha residuato sulla ricomprensione della sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, tra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza, previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Ministero intimato non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Latina, sezione lavoro, con l’adozione degli adempimenti finalizzati e il riconoscimento degli importi nei modi e nella misura indicati nella pronuncia, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione.

In conformità alle richieste della parte, è stato nominato fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o di altro funzionario delegato, con compenso di € 1.000,00 a carico del Ministero, salvo conguaglio. Le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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