Inammissibile il ricorso se la classificazione urbanistica deriva da atto non impugnato (TAR Piemonte n. 1179 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la deliberazione con cui la giunta comunale verifichi la persistenza del rischio idraulico e il corretto dimensionamento delle opere di mitigazione, allorché la classificazione urbanistica contestata sia stata introdotta da una precedente deliberazione consiliare rimasta non impugnata. L’atto che si limita a constatare l’evoluzione di una situazione di rischio già cristallizzata in un diverso arco temporale non costituisce atto di conferma del precedente, né interferisce sulla classificazione già impressa al territorio. L’eventuale caducazione dell’atto successivo non incide sulla classificazione preesistente, con conseguente assenza di utilità del ricorso.
Il Fatto
Il Comune aveva adottato, con deliberazione consiliare, il progetto della variante urbanistica n. 76, di aggiornamento del quadro dei dissesti legati alla dinamica fluviale a seguito dell’evento alluvionale del novembre 2016. La variante aveva esteso al comprensorio di Borgomercato le aree di classe IIIb2, per le quali l’attuazione delle previsioni urbanistiche restava sospesa sino alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico previste nel cronoprogramma. Il passaggio alla classe IIIb2 rendeva dunque le aree inedificabili sino alla realizzazione e al collaudo delle opere previste.
Successivamente la giunta comunale, con deliberazione n. 92 del 7.3.2024, ha approvato lo studio di verifica della riduzione del rischio idraulico ai fini della riclassificazione delle aree IIIb2 associate agli interventi di stazione di sollevamento del Rio Madonnina e di Borgomercato. I proprietari delle aree hanno impugnato tale deliberazione, deducendo disparità di trattamento, carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. Secondo l’amministrazione, la proprietà dei ricorrenti sarebbe stata classificata come IIIb2 non con la deliberazione di giunta impugnata, ma con la precedente deliberazione consiliare. L’eccezione è accolta.
Il Tribunale rileva che la classificazione IIIb2 contestata è stata introdotta con la deliberazione consiliare non impugnata. La giunta, con l’atto gravato, si è limitata a verificare che, successivamente alla variante, il rischio idraulico non si era ridotto, senza rimettere in discussione la situazione di partenza cristallizzata dal Consiglio comunale.
La relazione tecnica richiamata nella delibera ha accertato che le condizioni di rischio persistevano, risultando simili se non peggiori di quelle prodotte dall’evento del 2016, e che le due stazioni di sollevamento poste a salvaguardia della regolarità del deflusso del reticolo minore e del sistema fognario erano ancora correttamente dimensionate. Lo scopo perseguito dal Comune era dunque accertare l’attualità della persistenza del rischio e il corretto dimensionamento delle idrovore.
Da qui la qualificazione dell’atto impugnato come provvedimento assunto al termine di un’istruttoria riferita a un periodo successivo a quello vagliato nel 2018, e non come riesame di quanto allora valutato. La deliberazione coglie un lasso temporale diverso da quello oggetto della decisione consiliare, talché non può porsi quale atto di conferma di quest’ultima.
Il Collegio osserva altresì che la conferma della classificazione già introdotta competerebbe allo stesso organo che aveva precedentemente deliberato, e che l’atto impugnato non promana dal Consiglio comunale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il suo accoglimento non inciderebbe sulla classificazione impressa alla proprietà degli interessati dalla delibera consiliare del 2018. Le spese di lite sono compensate per la particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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