Ottemperanza al giudicato e poteri di delega del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1184 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile, il ricorrente può agire per l’esecuzione delle somme liquidate in linea capitale e per interessi legali, non anche per le spese liquidate in favore dei procuratori antistatari, rispetto alle quali difetta la legittimazione. Il termine dilatorio di 120 giorni dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, previsto per le azioni esecutive contro l’Amministrazione, si applica anche all’ottemperanza. L’attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, esonera dalla spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il commissario ad acta può essere un qualunque soggetto idoneo e la sua delega non incontra i limiti delle ordinarie attribuzioni e dei rapporti gerarchici interni.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente, per un importo di euro 981,24. La sentenza civile era stata notificata e non impugnata, divenendo definitiva. L’Amministrazione non vi ha dato esecuzione.
La ricorrente ha quindi chiesto al TAR l’ordine di pagamento delle somme, capitale e interessi legali, oltre alla nomina anticipata di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, D. Lgs. 149/2022, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il titolo è stato poi notificato a mezzo PEC al Ministero presso il domicilio reale.
Ha inoltre accertato che, alla data del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non essendovi contestazione sull’inerzia dell’Amministrazione, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.
Quanto alla legittimazione, la ricorrente ha agito per capitale e interessi legali, ma non per le spese liquidate in favore dei procuratori antistatari, non richieste e rispetto alle quali non sussisteva legittimazione.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con ampia facoltà di delega. Il commissario non incontra il limite delle proprie ordinarie attribuzioni: la delega può essere conferita a qualunque altro soggetto ritenuto idoneo, anche di diverso Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici. Ciò per evitare che modifiche interne di competenze diventino ulteriore motivo di ritardo. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Le spese processuali sono poste a carico del Ministero, liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari e ridotte per la semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva. Rilevata la serialità del contenzioso sulla retribuzione professionale docente, il Collegio ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.
Nota della Redazione
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