L’idoneità professionale del professionista indicato nell’offerta è elemento essenziale e immodificabile (TAR Puglia n. 526 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara disciplinate dal d.lgs. n. 36/2023, l’idoneità professionale dei singoli professionisti indicati nell’offerta tecnica, prescritta dalla lex specialis a pena di esclusione, costituisce elemento essenziale e caratteristica intrinseca dell’offerta stessa. La sostituzione, la ridistribuzione dei ruoli ovvero l’integrazione del gruppo di lavoro dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte determina una modifica postuma e sostanziale dell’offerta, inammissibile anche attraverso il soccorso istruttorio, in quanto contrasta con i principi di immodificabilità dell’offerta, autoresponsabilità e par condicio tra i concorrenti. L’art. 97, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 opera solo fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata. La valutazione della commissione giudicatrice, ancorché riferita al gruppo di lavoro nel suo complesso, si fonda sulle esperienze e mansioni specificamente attribuite a ciascun professionista.

Il Fatto

Un costituendo R.T.P. partecipava alla gara indetta da Invitalia per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi alla realizzazione di un centro nautico a Taranto. Il R.T.P., inizialmente ammesso, veniva escluso per carenza del requisito di idoneità professionale, consistente nell’iscrizione all’Albo degli Ingegneri nella Sezione A – Settore Industriale, in capo al professionista indicato nell’offerta quale Direttore Operativo Impianti.

A seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, il concorrente aveva proposto la sostituzione del componente privo del requisito e la ridistribuzione degli incarichi tra le altre figure del gruppo di lavoro. La stazione appaltante riteneva invece l’esclusione obbligatoria, in quanto il requisito era prescritto a pena di esclusione e l’operazione proposta avrebbe alterato l’offerta tecnica originaria. Il R.T.P. impugnava l’esclusione e l’aggiudicazione, deducendo violazione dell’art. 97, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 ed eccesso di formalismo.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha confermato integralmente la motivazione dell’ordinanza cautelare, ritenendo l’esclusione pienamente legittima. Il Collegio ha osservato che i professionisti inseriti nel gruppo di lavoro costituiscono un requisito di idoneità professionale ed elemento essenziale dell’offerta, sicché la pretesa ridistribuzione dei ruoli tra i professionisti si porrebbe in contrasto con i principi di immodificabilità dell’offerta e di autoresponsabilità dei partecipanti. La carenza del requisito, espressamente previsto a pena di esclusione dall’art. 8.2 del disciplinare, non poteva essere sanata in via postuma.

Il Tribunale ha escluso l’applicabilità dell’art. 97, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, osservando che la norma opera solo fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta, nel rispetto della par condicio. Il principio del risultato e la fiducia non possono consentire di superare le chiare previsioni della lex specialis né la modificabilità del contenuto dell’offerta tecnica. Il Collegio ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui l’idoneità professionale attiene, diversamente dalla capacità tecnica, alla titolarità di un requisito abilitativo comprovato dall’iscrizione in albi professionali.

Quanto alla valutazione della commissione, il TAR ha rilevato che il punteggio era stato attribuito sulla base delle esperienze e delle mansioni specificamente assegnate a ciascun professionista nel gruppo di lavoro. La sostituzione di una figura le cui attività erano state quotate dalla commissione riverbererebbe effetti distorsivi sulla procedura, imponendo una rivalutazione dell’offerta in violazione del principio di immodificabilità. Il Collegio ha infine rigettato l’istanza ostensiva ex art. 116, comma 2, c.p.a., per difetto del collegamento strumentale tra la documentazione richiesta e la tutela giurisdizionale invocata, essendo intervenuta l’esclusione del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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