Inammissibilità per carenza di interesse dopo soppressione del posteggio senza partecipazione alla gara (TAR Calabria n. 1392 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., deve avere i caratteri della concretezza e dell’attualità e deve consistere in un’utilità pratica, diretta ed immediata che l’interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. In materia di commercio su aree pubbliche, ove il Comune abbia soppresso l’area mercatale per la quale era stata rilasciata l’autorizzazione e l’operatore non abbia partecipato alla procedura di gara indetta per l’assegnazione dei nuovi posteggi, il ricorso avverso la comunicazione di inefficacia del titolo abilitativo è inammissibile per carenza di interesse, non potendo l’annullamento produrre alcuna utilità concreta in favore del ricorrente. L’art. 6, comma 6, della legge regionale Calabria n. 18/1999 attribuisce ai titolari dei posteggi soppressi la priorità assoluta nell’assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, ma tale priorità è esercitabile soltanto attraverso la partecipazione alla procedura selettiva.
Il Fatto
La ricorrente — subentrata, tramite donazione d’azienda e successiva SCIA, nella titolarità di un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche tipo “A” rilasciata nel 2003 per un posteggio in sede fissa — impugnava la comunicazione con cui il Comune aveva dichiarato l’inefficacia del titolo. L’Amministrazione aveva infatti riorganizzato le aree mercatali a seguito della fusione di due Comuni, sopprimendo il posteggio originario e indendo una gara per l’assegnazione dei nuovi spazi, alla quale i ricorrenti non avevano partecipato.
Con tre motivi di ricorso i ricorrenti deducevano l’omessa indicazione del termine di impugnazione e dell’autorità competente, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’illegittimità dell’atto per non essere stata eliminata l’area di parcheggio oggetto del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in primo luogo respinto l’eccezione di tardività del ricorso, rilevando che il termine di cui all’art. 29 c.p.a. decorre dalla notifica effettuata al destinatario del provvedimento, e non da quella effettuata a soggetti diversi, ancorché qualificati come incaricati al ritiro: nel caso di specie, la notifica alla ricorrente era avvenuta a mani proprie solo in data successiva, rendendo tempestivo il ricorso notificato entro sessanta giorni da tale momento.
Nel merito, il Collegio ha invece accolto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Richiamando la giurisprudenza del giudice d’appello, la sentenza ha ribadito che l’interesse a ricorrere deve essere concreto, attuale e diretto, dovendo la statuizione richiesta assicurare un’utilità pratica alla parte.
Nella specie, l’area per la quale era stata rilasciata l’autorizzazione era stata soppressa dalle delibere commissariali di riorganizzazione, divenute inoppugnabili, e la ditta non aveva partecipato alla gara indetta per l’assegnazione dei nuovi posteggi. La ricorrente aveva quindi perso la possibilità di esercitare la priorità assoluta prevista dall’art. 6, comma 6, della legge regionale Calabria n. 18/1999, con la conseguenza che l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato non avrebbe potuto produrre alcuna utilità: il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione dei profili processuali della vicenda.
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Nota della Redazione
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