Clausola di salvaguardia preclude impugnazione dei tetti di spesa nel contratto (TAR Campania n. 4736 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia inserita nel modello di contratto di accreditamento imposto dalla Regione, con cui la struttura privata accetta espressamente e incondizionatamente i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe e rinuncia alle azioni avverso gli stessi, integra lo schema tipico dell’acquiescenza. L’adesione volontaria all’accordo, e con esso alla clausola, priva il soggetto accreditato della legittimazione a impugnare gli atti di programmazione economica che determinano il budget e rende inammissibili le censure formulate. È irrilevante l’eventuale clausola di riserva della struttura non contemplata nel modello contrattuale di riferimento, dovendosi intendere come non apposta. La disciplina dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502 del 1992 non contrasta con i principi costituzionali e unionali invocati, prevalendo gli interessi pubblici al contenimento della spesa sanitaria.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio sanitario regionale per la branca della patologia clinica stipula con la ASL, per l’anno 2022, il contratto di erogazione delle prestazioni secondo il modello di accordo allegato alla delibera di Giunta regionale n. 599 del 28 dicembre 2021. La struttura impugna la delibera, nella parte relativa al budget assegnato, e le note regionali attuative, contestando la legittimità del sistema fondato sulla sospensione dell’erogazione e sul correlato tetto economico.

Il ricorso propone censure di eccesso di potere, violazione degli artt. 102 e 106 TFUE e degli artt. 24 e 113 Cost., con richieste subordinate di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502 del 1992. La domanda cautelare è rigettata. Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento la causa è trattenuta per la decisione, previa annotazione a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per avere la ricorrente accettato la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto stipulato con l’amministrazione. Il testo della clausola prevede che la sottoscrizione comporta accettazione espressa, completa e incondizionata dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, e rinuncia alle azioni già intraprese o intraprendibili avverso gli stessi.

La decisione aderisce a un orientamento che il Tribunale definisce copioso, richiamando numerose pronunce di questo TAR e del Cons. Stato, sez. III, 24 febbraio 2025 nn. 1535, 1536 e 1540 e Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2024 n. 9825. In tale ipotesi viene in rilievo lo schema tipico dell’acquiescenza: l’assenso alla stipulazione è comportamento univocamente indicativo della volontà di accettare gli effetti del provvedimento e acquisire i diritti e gli obblighi funzionali all’esecuzione della prestazione alle condizioni economiche predeterminate dall’amministrazione.

La clausola è quindi meramente ricognitiva dell’effetto preclusivo dell’iniziativa impugnatoria che si produce quando il soggetto pregiudicato ponga in essere atti o dichiarazioni univoci di accettazione. Non rileva in senso contrario l’eventuale clausola di riserva con cui la struttura precisi di sottoscrivere al solo fine di non incorrere nella sospensione dell’accreditamento: tale clausola non è contemplata nel modello contrattuale di riferimento e deve intendersi non apposta, risultando inidonea a impedire la formazione dell’accordo.

Il Collegio esclude che possa valorizzarsi il tenore dell’ordinanza cautelare, che non è stata pronunciata all’esito di una cognizione piena e riflette lo stato della trattazione antecedente al consolidarsi dell’orientamento. Quanto alle contestazioni di illegittimità costituzionale e unionale, il Tribunale ritiene che il particolare regime giuridico dei soggetti accreditati, operanti in regime di libera concorrenza, e la prevalenza degli interessi pubblici sottesi alla disciplina nazionale escludano il contrasto e l’insussistenza dei presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia UE. Le spese sono compensate in ragione della decisione in rito e della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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