Trasferimento temporaneo del genitore: il diniego richiede esigenze organizzative concrete e verificabili (Cons. Stato n. 1638 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego all’assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 può fondarsi su esigenze organizzative anche non riferite direttamente al lavoratore istante, purché oggettivamente non comuni e di evidente rilevanza. Non è sufficiente il richiamo generico alla scopertura di organico né alle peculiarità del territorio, se mancano dati concreti, oggettivi e controllabili che ne dimostrino la ragionevolezza. Le difficoltà organizzative collegate al trasferimento temporaneo di una sola unità di personale generico devono essere risolte con misure di adeguamento del Comando di appartenenza. La tesi contraria sterilizzerebbe l’istituto e gli interessi costituzionalmente e convenzionalmente tutelati che ne stanno a fondamento.

Il Fatto

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha impugnato la sentenza con cui il TAR Emilia Romagna ha accolto il ricorso di un dipendente avverso il provvedimento che respingeva la sua domanda di trasferimento temporaneo dal Comando di Bologna a quello di Napoli, o in subordine a Caserta o Salerno. L’istanza era stata presentata ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001.

Il primo giudice aveva ritenuto non sufficiente, a supportare il rigetto, il mero richiamo a esigenze di servizio e carenze di organico. Il Ministero ha proposto appello, contestando la valutazione del TAR in ordine al difetto motivazionale e sostenendo la specificità del ruolo dei Vigili del Fuoco e l’ampiezza del proprio potere discrezionale tecnico nel determinare gli organici.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama lo standard motivazionale minimo elaborato dalla giurisprudenza amministrativa: la norma derogatoria, pur volta a salvaguardare le ragioni di servizio, non consente una motivazione generica, senza che le esigenze risultino particolarmente gravi. Il rilievo costituzionale degli interessi tutelati impone un bilanciamento anche in sede motivazionale.

La Sezione valorizza la Corte costituzionale n. 99/2024, che ha ricondotto il trasferimento temporaneo all’obiettivo di sostegno della famiglia, dell’infanzia e della parità genitoriale. L’istituto, applicabile a tutte le amministrazioni dello Stato, non è un diritto soggettivo ma un interesse legittimo, e cessa con il superamento dell’età prevista dalla legge. Le ragioni ostative possono essere correlate anche a esigenze organizzative non riferite direttamente all’istante, come in presenza di marcate carenze di organico.

Su queste basi la Corte esclude che la scopertura di organico e le paventate difficoltà di turnazione, se calate su una sola unità di personale generico, integrino i “casi o esigenze eccezionali” richiesti dalla norma. L’assenza di concrete esigenze da comprovare in concreto impone al Comando di far fronte alla temporanea assenza con misure di adeguamento organizzativo. La tesi contraria, osserva il Collegio, si risolverebbe nella sterilizzazione dell’istituto.

La sentenza di primo grado riposa dunque su solide motivazioni e le doglianze dell’Amministrazione non sono idonee a supportare il provvedimento adottato. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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