Responsabilità ambientale e onere della prova a carico dell’amministrazione (Cons. Stato n. 7565 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica dei siti contaminati, la competenza a individuare il soggetto responsabile della contaminazione spetta alla Provincia, ai sensi dell’art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, senza eccezioni legate al carattere sovracomunale dell’inquinamento. La responsabilità da inquinamento presuppone la prova del nesso causale tra la condotta dell’operatore e la contaminazione, non essendo configurabile alcuna forma di responsabilità da mera posizione in capo al proprietario incolpevole. L’Amministrazione sopporta l’onere probatorio e deve dimostrare, secondo il criterio del “più probabile che non”, che il soggetto individuato abbia quanto meno colposamente contribuito al superamento delle concentrazioni soglia. È inammissibile addossare al privato una prova negativa della propria estraneità ai fatti.
Il Fatto
Una società che svolge attività di produzione e cromatura di rubinetteria operava in un’area industriale ricadente nel territorio di più comuni. A seguito di analisi sulle acque sotterranee, emerse una probabile contaminazione da cromo esavalente. La società presentava la comunicazione di potenziale contaminazione e il piano di caratterizzazione, mentre la Regione indicava interventi di messa in sicurezza d’emergenza.
Dopo ripetute richieste di chiarimenti, la Provincia avviava il procedimento e concludeva individuando nella società la responsabile della contaminazione delle acque sotterranee per cromo esavalente e totale. Il TAR respingeva il ricorso proposto avverso quel provvedimento. La società appellava, lamentando il difetto di competenza della Provincia, il difetto di istruttoria e lo sviamento di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. L’art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 attribuisce inequivocabilmente alla Provincia il compito di attivarsi, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto responsabile una volta ricevuta la comunicazione di potenziale contaminazione. La censura sulla competenza regionale è quindi infondata.
Il cuore della decisione è il secondo motivo, accolto. Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo della Parte IV, Titolo V, e richiama il contrasto giurisprudenziale composto dall’Adunanza Plenaria n. 21/2015 e n. 25/2015 e dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 4 marzo 2015, C-524/13. Da tali pronunce discende che l’ordinamento eurounitario non ammette alcuna ipotesi di responsabilità da mera posizione: perché una forma di responsabilità sia configurabile occorre sempre la sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento lesivo.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il proprietario incolpevole è tenuto solo alle misure di prevenzione e non anche alla messa in sicurezza di emergenza, onere che grava esclusivamente sul responsabile (richiamate Cass. Sez. Un. n. 3077 del 2023, Cons. Stato n. 6957 del 2023 e n. 6885 del 2025). L’accertamento del nesso eziologico si basa sul criterio del “più probabile che non”, e sull’Amministrazione incombe l’onere di dimostrare il comportamento quantomeno colposo del proprietario.
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene non assolto l’onere probatorio. Le risultanze documentali non considerate dal primo giudice dimostrano la mancata contaminazione del sito della società, l’assenza di superamento dei limiti nei piezometri campionati e la presenza di fonti inquinanti esterne. Le richieste con cui la Provincia ha ripetutamente chiesto alla società di fornire elementi sulla propria estraneità, con l’avvertimento dell’avvio del procedimento, finiscono per addossare al privato una inammissibile prova negativa, alterando il riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ..
Il terzo motivo è respinto: lo sviamento di potere richiede elementi di prova precisi e concordanti, non mere supposizioni. L’appello è quindi accolto e il provvedimento provinciale annullato, restando ferma la possibilità di una nuova istruttoria. Le spese dei due gradi sono compensate.
Nota della Redazione
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