Clausola di salvaguardia e rinuncia al ricorso nei contratti con il SSR (TAR Campania n. 2908 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione del contratto di prestazione sanitaria con l’azienda sanitaria locale, contenente la clausola di salvaguardia, integra gli estremi dell’acquiescenza e della rinuncia al ricorso. Il consenso alla stipulazione costituisce comportamento univocamente indicativo della volontà di accettare gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, con conseguente difetto di interesse e inammissibilità dell’impugnazione. La clausola è meramente ricognitiva dell’effetto preclusivo dell’iniziativa impugnatoria e non contrasta con il diritto unionale, prevalendo gli interessi pubblici di contenimento della spesa sanitaria. La preclusione si estende agli atti di ripartizione del budget tra le ASL e tra le singole strutture accreditate.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata per l’assistenza specialistica ambulatoriale, ha impugnato davanti al TAR Campania la delibera di Giunta regionale n. 599 del 2021, recante l’assegnazione provvisoria dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa per l’esercizio 2022. Il ricorso, affidato a cinque mezzi di censura, contestava la metodologia di calcolo dei tetti e prospettava profili di contrasto con il diritto dell’Unione, con richiesta di rinvio pregiudiziale.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha proposto quattro atti di motivi aggiunti, estendendo l’impugnazione alle delibere e ai decreti dirigenziali che, nel tempo, hanno modificato, integrato e dato esecuzione alla programmazione regionale. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del gravame, rilevando che nelle more la struttura aveva sottoscritto con l’ASL il contratto di prestazione sanitaria contenente la clausola di salvaguardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio formulata dalla ricorrente per proporre ulteriori motivi aggiunti avverso la delibera regionale n. 757 del 2024. L’atto additivo non è stato proposto e la parte non ha dimostrato la proposizione del ricorso autonomo dichiarato in udienza. La causa è matura per la decisione e il rinvio per trattazione congiunta non è giustificato, poiché la controversia si definisce in rito e non nel merito.
Nel merito dell’eccezione, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui la clausola di salvaguardia inserita nel contratto di prestazione sanitaria esprime l’acquiescenza della struttura alle determinazioni dei tetti di spesa. La sottoscrizione del contratto, documentata in atti e ammessa dalla stessa ricorrente, costituisce comportamento concludente che preclude l’impugnazione dei provvedimenti di programmazione economica.
Il Collegio richiama Consiglio di Stato n. 4076/2023 e Consiglio di Stato n. 6569/2020, secondo cui la clausola è riconducibile all’istituto della rinuncia al ricorso. Né assume rilievo l’eventuale clausola di riserva apposta dalla struttura, non contemplata nel modello contrattuale e quindi da intendersi come non apposta, come affermato da Cons. Stato n. 321/2018 e Cons. Stato n. 8127/2021.
Il Tribunale esclude il contrasto con gli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e con i principi di diritto unionale, prevalendo gli interessi pubblici di contenimento della spesa sanitaria. Non sussistono pertanto i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE. La preclusione si estende agli atti di ripartizione del budget tra le ASL e tra le singole strutture accreditate, non autorizzando il tenore testuale della clausola distinzioni in tal senso.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili. Il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale e la conclusione in rito giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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