Ottemperanza alla condanna alle spese e nomina del commissario ad acta (TAR Molise n. 77 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l’esecuzione della sola statuizione sulle spese contenuta in una sentenza del giudice amministrativo, senza che rilevi il passaggio in giudicato del provvedimento azionato. L’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. rende infatti ammissibile l’azione per tutte le sentenze del giudice amministrativo, indipendentemente dalla loro definitività, coerentemente con la natura esecutiva che le connota. La mancanza di prova documentale del giudicato costituisce difetto formale che non osta all’ammissibilità della domanda. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice ordina il pagamento nel termine ultimativo di 45 giorni e nomina contestualmente il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta allo stato, quando la nomina del commissario sia già idonea a fronteggiare l’eventuale inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente aveva agito in materia di silenzio-rigetto, a seguito di un’istanza di accesso finalizzata a ottenere copia di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Nel corso di quel giudizio l’amministrazione aveva trasmesso la documentazione richiesta, seppure con ritardo, e il TAR aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere. In applicazione del principio di soccombenza virtuale, la sentenza aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.

La sentenza era stata notificata in copia conforme a mezzo pec. L’amministrazione era rimasta inadempiente alla sola condanna alle spese. La ricorrente ha quindi introdotto il giudizio di ottemperanza chiedendo l’accertamento dell’obbligo di pagamento, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile. All’udienza del 6 marzo 2024, constatata la perduranza dell’inadempimento, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il presupposto dell’azione. Nel fascicolo manca, a rigore, una specifica prova documentale del passaggio in giudicato della sentenza azionata, nonostante l’attestazione relativa fosse indicata in atti come presente. Il Tribunale ritiene tuttavia che tale mancanza formale non osti all’ammissibilità della domanda.

La ragione è duplice. Da un lato opera la natura esecutiva delle sentenze del giudice amministrativo. Dall’altro, l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per tutte le sentenze del giudice amministrativo, indipendentemente dal loro passaggio in giudicato. Il ricorso è pertanto ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione.

Nel merito, il Collegio rileva che le somme richieste corrispondono a quelle liquidate dalla sentenza ottemperanda, pari a € 500,00 oltre accessori di legge, costo del contributo unificato se versato, e interessi da maturarsi al soddisfo. Il ricorso è quindi fondato in ordine al quantum debeatur. Il Tribunale ordina all’amministrazione ancora inadempiente di dare esecuzione ai pagamenti non eseguiti, con interessi calcolati dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo, nel termine ultimativo di 45 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.

Le ulteriori spese sostenute dalla ricorrente, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono liquidate in modo onnicomprensivo nell’ambito delle spese del presente giudizio. Il Collegio nomina inoltre fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Campobasso, con facoltà di delega a un qualificato funzionario del suo Ufficio. Il commissario dovrà attivarsi dietro apposita istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine, e provvedere nell’ulteriore termine di 45 giorni.

Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale non ravvisa allo stato i presupposti per il riconoscimento di un’ulteriore somma in favore della ricorrente, proprio in considerazione della nomina del commissario disposta per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento. Resta salva la possibilità di una diversa valutazione nel prosieguo, dietro apposita nuova istanza di parte, in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice all’attività del commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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