Cambiale pagherò con clausola “senza protesto” priva di sottoscrizione (ABF Collegio di Palermo n. 3012 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola «senza protesto» o «senza spese», prevista dall’art. 53 l. camb., può essere apposta anche sull’emittente di un pagherò cambiario, in virtù del richiamo operato dall’art. 102 l. camb. alle disposizioni sul regresso e sul protesto. Essa deve però essere specificamente sottoscritta, perché la norma richiede che sia «firmata»: in difetto di autonoma sottoscrizione, la clausola non esplica effetto e il protesto è legittimo. Il portatore che ha sopportato le spese del protesto non ha diritto al rimborso, gravando su di lui l’onere di provare l’illiceità della condotta dell’intermediaria domiciliataria. La domanda di cancellazione del protesto è infine inammissibile, esulando dalla competenza dell’intermediaria.

Il Fatto

La parte ricorrente, nella qualità di portatore di un pagherò cambiario con clausola «senza protesto», lamenta di aver dovuto sopportare le spese di un protesto levato dall’intermediaria resistente, domiciliataria del pagamento. Chiede quindi la cancellazione del protesto, ritenuto illegittimo, e il rimborso delle spese sostenute per euro 113,85, oltre interessi e spese.

Il ricorrente sostiene di aver richiamato la cambiale il 27.10.2025, dopo la scadenza (25.10.2025) ma prima del protesto (29.10.2025). L’intermediaria contesta la circostanza e afferma che il richiamo sarebbe avvenuto solo il 30.10.2025, quindi dopo il protesto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto la domanda di cancellazione del protesto e la dichiara inammissibile, perché tale attività esula dalla competenza dell’intermediaria resistente.

Passando alla domanda di rimborso, il Collegio si interroga preliminarmente se la clausola «senza spese» o «senza protesto», dettata dall’art. 53 l. camb. per la cambiale tratta, possa essere apposta anche sul pagherò cambiario. Valorizzando la ratio della previsione, non si può escludere che la clausola sia apposta dall’emittente del pagherò; del resto l’art. 102 l. camb. rende applicabili al vaglia cambiario, in quanto compatibili con la sua natura, le disposizioni sul regresso e sul protesto (articoli da 50 a 57).

Il Collegio osserva però che la clausola, pur potendo essere apposta su un pagherò, deve essere sottoscritta separatamente, poiché l’art. 53 l. camb. richiede che sia «firmata». Dalla documentazione prodotta emerge che la clausola è priva di specifica sottoscrizione: ciò ne preclude l’efficacia.

Quanto alla dedotta illiceità del protesto, il Collegio rileva che incombe sul ricorrente l’onere di provare che il protesto è stato levato successivamente alla data del richiamo della cambiale. Tale onere non risulta assolto, anche perché la circostanza è contestata dall’intermediaria, che colloca il richiamo dopo il protesto.

Il ricorso non è pertanto accolto: la domanda di cancellazione è inammissibile e quella di rimborso è infondata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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