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Euro digitale: perché i soldi in banca valgono come i contanti

Il 23 ottobre Chiara Scotti, vice direttrice generale della Banca d’Italia, ha spiegato perché moneta pubblica e moneta bancaria devono continuare a convivere. Il presupposto è giuridico: i soldi sul conto non sono contanti, ma un credito verso la banca. E il regolamento sull’euro digitale, la nuova moneta pubblica elettronica, è ancora in discussione.

Che cosa ha detto la vice direttrice generale della Banca d’Italia?

Che il sistema in cui convivono moneta pubblica e moneta delle banche resta valido anche nell’economia digitale. Chiara Scotti lo ha sostenuto il 23 ottobre 2026 a Milano, all’incontro annuale dell’Institut International d’Études Bancaires, nell’intervento The two-tier system in transition: public foundations, private innovation, che in italiano si può rendere con «il sistema a due livelli in transizione: fondamenta pubbliche, innovazione privata».

Il «sistema a due livelli» è la divisione dei compiti su cui si regge la moneta di oggi. Scotti la descrive così:

  • la banca centrale fornisce la moneta pubblica, cioè le banconote per i cittadini e le riserve per le banche, e promuove gli standard, le infrastrutture e le tutele entro cui si sviluppa l’innovazione privata;
  • le banche e gli altri intermediari curano il rapporto con i clienti e sviluppano servizi e prodotti;
  • le banche, in più, creano moneta quando concedono prestiti e si assumono il rischio di credito.

Il resto dell’intervento guarda al futuro. Per Scotti l’euro digitale estenderebbe ai pagamenti elettronici il ruolo che oggi svolge il contante. Nei mercati finanziari la novità è la tokenizzazione, cioè la registrazione di titoli e contratti su registri digitali condivisi. Scotti ricorda che il 21 settembre 2026 l’Eurosistema, cioè la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali dell’area euro, ha avviato Pontes, che consente di regolare queste operazioni in moneta di banca centrale; la piena operatività è prevista entro il 2028.

Il fenomeno è ancora piccolo. Un articolo pubblicato dalla BCE e citato nell’intervento stima le attività tokenizzate su blockchain pubbliche in 38 miliardi di euro a febbraio 2026, contro 241.000 miliardi di attività a livello globale a fine 2025; la stima non comprende i registri privati. La parte finale dell’intervento è rivolta alle banche, invitate a investire per gradi nonostante l’incertezza.

Che differenza c’è, per la legge, tra contanti e soldi in banca?

Il contante è moneta pubblica con corso legale; i soldi sul conto sono un credito verso una banca. Nell’Unione europea le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali sono le uniche ad avere corso legale, come stabilisce il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il codice civile aggiunge che i debiti in denaro si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato, per il suo valore nominale (art. 1277 c.c.).

«Corso legale» significa che quella moneta, di regola, non si può rifiutare quando serve a pagare un debito. Le eccezioni sono poche e strette. Il contante ha però un limite: è vietato trasferirlo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 5.000 euro (art. 49 d.lgs. 231/2007). Su questi limiti e sul diritto di pagare in contanti rinviamo a Il contante è l’ultimo pagamento senza profilo?

Con carta o bonifico si usa invece moneta bancaria: il conto di chi paga scende, quello di chi riceve sale, e ciascuno resta creditore della propria banca. Anche questa forma è tutelata. Chi vende beni o servizi deve accettare i pagamenti con carta (art. 15, comma 4, d.l. 179/2012) e non può chiedere ai consumatori un sovrapprezzo per lo strumento di pagamento scelto (Cons. Stato n. 2733/2026).

Di chi sono i soldi depositati sul conto corrente?

Della banca. Nel deposito di denaro la banca ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituire la stessa somma, nella stessa moneta, alla scadenza concordata o quando il cliente la richiede, con l’eventuale preavviso pattuito (art. 1834 c.c.). Il cliente, quindi, non resta proprietario delle banconote versate: diventa titolare di un credito alla restituzione.

Nel conto corrente quel credito è disponibile in ogni momento: il correntista può disporre delle somme a suo credito, salvo il preavviso eventualmente concordato (art. 1852 c.c.). Le regole sono raccolte nel capo del codice civile dedicato ai contratti bancari (artt. 1834-1860 c.c.).

La natura di credito pesa anche in giudizio. La Cassazione ha affermato che il semplice versamento di denaro presso una banca è un atto neutro: da solo non dimostra il deposito, e chi chiede la restituzione deve provare il titolo del versamento e che il rapporto è riferibile a chi si dichiara depositante (Cass. civ. Sez. I n. 21334/2026).

I soldi sul conto corrente sono garantiti?

Sì, fino a 100.000 euro per ciascun depositante. Se una banca viene posta in liquidazione coatta amministrativa, cioè nella procedura con cui si chiude una banca in crisi, il sistema di garanzia dei depositanti rimborsa i depositi entro quel limite, come prevede il Testo unico bancario. Le altre regole sono nella sezione dedicata ai sistemi di garanzia dei depositanti.

Non tutti i depositi sono coperti. Tra gli esclusi:

  • i depositi fatti in nome e per conto proprio da banche e altri enti finanziari, imprese di investimento e di assicurazione, fondi di investimento, fondi pensione ed enti pubblici;
  • i fondi propri della banca, cioè il suo capitale regolamentare;
  • i depositi derivanti da operazioni per cui c’è stata una condanna definitiva per riciclaggio o per impiego di denaro di provenienza illecita.

È uno dei pilastri di cui parla Scotti. Per lei la moneta bancaria funziona perché chi la riceve non deve valutare la solidità della banca che la emette. Lo rendono possibile la regolamentazione, la vigilanza, i sostegni di liquidità, l’assicurazione dei depositi e le infrastrutture di pagamento, che garantiscono la convertibilità alla pari, cioè la possibilità di passare da una forma di moneta all’altra senza perdite. Scotti la chiama «unicità della moneta»: un euro vale un euro, in contanti o sul conto di qualunque banca.

Che cos’è l’euro digitale e quando arriverà?

Sarebbe la moneta pubblica in forma elettronica, emessa dalla BCE. Oggi non esiste: per istituirla serve un regolamento europeo, ancora in discussione. La Commissione europea lo ha proposto il 28 giugno 2023 (COM(2023) 369). Il 9 luglio 2026 il Parlamento europeo ha approvato il mandato per negoziare il testo con il Consiglio, che rappresenta gli Stati membri, con 416 voti a favore, 169 contrari e 22 astensioni.

Nella posizione del Parlamento l’euro digitale:

  • funzionerebbe online e offline, con garanzie per la privacy;
  • dovrebbe essere accettato dalla maggior parte delle imprese, con eccezioni per i lavoratori autonomi e le piccole e microimprese che non accettano altri pagamenti digitali;
  • avrebbe un limite massimo di detenzione per ogni persona, a protezione del sistema finanziario;
  • sarebbe gratuito per i servizi di base.

La stessa posizione prevede che i Paesi dell’area euro mantengano disponibile il contante e che le imprese non possano vietarne l’uso. Sono però le richieste di una sola delle parti del negoziato: il testo finale può cambiare.

Sui tempi, la BCE ha indicato che, se il regolamento sarà adottato nel corso del 2026, un esercizio pilota potrà partire nel 2027 e l’Eurosistema dovrà essere pronto a un’eventuale prima emissione nel 2029 (comunicato BCE del 30 ottobre 2025). La decisione sull’emissione arriverà solo dopo l’adozione del regolamento.

Per Scotti il modello resta quello a due livelli: la banca centrale fornisce la moneta pubblica e l’infrastruttura comune, gli intermediari vigilati la distribuiscono e curano il rapporto con i clienti. Come potrebbero ripartirsi i risparmi delle famiglie tra euro digitale, depositi e stablecoin, cioè cripto-attività ancorate al valore di una valuta, è il tema di uno studio pubblicato dalla Banca d’Italia di cui abbiamo scritto in Come le famiglie sceglieranno tra euro digitale, stablecoin e depositi.

Che cosa insegna l’intervento a chi ha un conto in banca?

Che l’equivalenza tra un euro in contanti e un euro sul conto non è un fatto di natura, ma il risultato di regole precise. Fin qui il fatto. Quella che segue è un’interpretazione.

L’intervento è rivolto alle banche e parla soprattutto di mercati finanziari. Letto con la lente del diritto, però, dice una cosa utile a tutti. La moneta bancaria vale quanto il contante perché più norme rendono affidabile la promessa della banca di restituire: il codice civile la trasforma in un obbligo, il Testo unico bancario la garantisce fino a 100.000 euro, la vigilanza ne controlla la tenuta. L’euro digitale, nell’impostazione di Scotti, servirebbe a mantenere una moneta pubblica a cui quella promessa resti agganciata anche quando il contante si userà meno.

L’intervento, invece, non dice tutto. Non affronta il limite di detenzione dell’euro digitale né i costi per chi lo userà, e non stima quanti depositi potrebbero spostarsi dalle banche. Soprattutto, è il discorso di un componente del Direttorio della Banca d’Italia, non un atto normativo: le regole le fisserà il legislatore europeo, l’emissione la deciderà la BCE.

Sul piano pratico, oggi valgono queste regole:

  • chi ha soldi sul conto ha un credito verso la banca, disponibile in ogni momento e garantito fino a 100.000 euro per depositante;
  • la parte che supera quella cifra presso la stessa banca resta fuori dal rimborso del sistema di garanzia, un dato da considerare per le imprese con giacenze elevate;
  • il commerciante, di regola, non può rifiutare i contanti per importi sotto la soglia antiriciclaggio e deve accettare le carte senza sovrapprezzi;
  • se il regolamento passerà come lo ha votato il Parlamento europeo, la maggior parte delle imprese dovrà accettare anche l’euro digitale.

Fonti

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1834 c.c.

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