L’esercente convenzionato non è cliente e il ricorso all’ABF è inammissibile (ABF Collegio di Palermo n. 3008 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario, la nozione di cliente presuppone l’esistenza di un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari. L’esercente convenzionato che agisce come punto vendita della rete commerciale dell’intermediario non riveste tale qualità: egli non fruisce di una prestazione di servizi bancari e finanziari in proprio, ma collabora all’offerta degli stessi servizi a terzi. Ne consegue il difetto di legittimazione attiva e l’inammissibilità del ricorso proposto dall’esercente convenzionato per contestare la clausola risolutiva espressa del contratto di convenzionamento.

Il Fatto

La ricorrente è un esercente convenzionato con la resistente per l’offerta dei servizi di quest’ultima alla clientela finale. In virtù del contratto, l’esercente è tenuta a svolgere presso il proprio punto vendita le prestazioni di servizi di pagamento e l’attività di commercializzazione di beni e servizi proposti dall’intermediario.

In vigenza del rapporto, l’esercente segnalava il malfunzionamento del terminale fornitogli in comodato dalla resistente. Successivamente, anche in ragione di una richiesta di pagamento dei corrispettivi contrattualmente dovuti, pari a euro 805,19, la resistente comunicava la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa apposta al contratto. La ricorrente si rivolgeva quindi all’ABF chiedendo la cessazione della materia del contendere con la dichiarazione di nulla a pretendere. La resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, non potendo la ricorrente essere qualificata come cliente ai sensi della normativa ABF.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente e la ritiene fondata. La questione giuridica centrale attiene alla qualificazione della ricorrente come cliente, presupposto soggettivo dell’accesso all’Arbitro secondo la normativa che ne disciplina il funzionamento.

Il Collegio rileva che la ricorrente non è, né mai è stata, parte di un rapporto contrattuale con la resistente “per la prestazione di servizi bancari e finanziari”, come richiesto dalla normativa ABF. Essa, piuttosto, è stata inserita quale ausiliario e punto vendita convenzionato nella rete commerciale attraverso cui la resistente offre i propri servizi alla clientela finale.

Il percorso argomentativo si fonda sulla distinzione tra il soggetto che fruisce del servizio bancario e finanziario in proprio e il soggetto che collabora alla sua distribuzione. L’esercente convenzionato non riceve una prestazione di servizi bancari e finanziari, ma svolge un’attività strumentale all’offerta degli stessi servizi a terzi. Da ciò deriva che egli non può essere considerato cliente ai sensi della disciplina dell’Arbitro.

Il Collegio richiama espressamente i propri precedenti in materia di tipologia contrattuale: Coll. Roma n. 7524/2025, Coll. Torino n. 15983/2022 e 12148/2022, Coll. Bologna n. 1454/2022. Tali decisioni confermano che l’esercente convenzionato non riveste la qualità di cliente, poiché non fruisce di una prestazione di servizi bancari e finanziari, collaborando invece con l’intermediario per l’offerta dei servizi a terzi.

Accolta l’eccezione, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. La pronuncia non esamina nel merito le domande della ricorrente relative al malfunzionamento del terminale, alla richiesta di pagamento e alla clausola risolutiva espressa, poiché il difetto del presupposto soggettivo preclude l’esame della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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