Clausola sociale e costi manodopera: onere di indicazione e discrezionalità tecnica (TAR Puglia n. 1352 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di costi della manodopera, l’operatore economico è tenuto a indicare nell’offerta, a pena di esclusione, i costi riferiti al personale necessario all’esecuzione del servizio secondo il dimensionamento posto dalla stazione appaltante. Il costo del personale aggiuntivo, la cui utilizzazione sia prospettata come mera eventualità, non deve essere specificamente quantificato. Quanto alla clausola sociale, l’impegno di stabilizzazione occupazionale e di applicazione del contratto collettivo può essere assunto in forma libera, senza formule sacramentali, purché il concorrente indichi le modalità e i tempi dell’assorbimento e la stazione appaltante ne verifichi l’attendibilità. La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti.
Il Fatto
La ricorrente, seconda classificata con un distacco di 0,11 punti dall’aggiudicataria, impugna l’aggiudicazione di una procedura aperta per i servizi di informativa turistica e accoglienza passeggeri presso gli aeroporti di Bari e Brindisi. Dopo aver ottenuto in accesso la documentazione dell’offerta, deduce tre profili di illegittimità.
In primo luogo, contesta che l’aggiudicataria abbia omesso di indicare il costo della manodopera relativo al personale aggiuntivo che si era impegnata a reclutare, oltre a quello proveniente dall’appalto uscente. In secondo luogo, lamenta la mancata illustrazione delle concrete modalità di attuazione della clausola sociale imposta dalla lex specialis. In terzo luogo, censura i 4 punti riconosciuti per le proposte migliorative, che a suo avviso non presentavano carattere aggiuntivo e innovativo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto. L’aggiudicataria ha indicato quale costo della manodopera l’importo di € 566.460,00, coincidente con quello determinato dalla stazione appaltante nel disciplinare ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023. Secondo il Collegio, la tesi della ricorrente collide con la circostanza che l’impiego di personale aggiuntivo è stato prospettato come accadimento del tutto eventuale. Il progetto di riassorbimento condiziona infatti le nuove assunzioni alla formula “ove necessario”, sicché l’operatore non era tenuto a quantificarne specificamente il costo.
Il secondo motivo è parimenti infondato. L’art. 102 d.lgs. 36/2023 impone all’operatore di indicare nell’offerta le modalità con cui intende adempiere agli impegni di stabilità occupazionale, ma l’impegno negoziale può essere assunto in forma libera. Nel caso concreto il progetto di riassorbimento è stato presentato e contiene l’accettazione integrale della clausola sociale, con indicazione dei passaggi e delle tempistiche finalizzate all’assorbimento. In sede di verifica ex art. 110, il concorrente ha confermato l’impegno giustificando i costi sulla base del costo orario di € 19,40 per le risorse in essere e garantendo gli stessi livelli salariali del contratto dei metalmeccanici utilizzato dall’appaltatore uscente.
Il terzo motivo è respinto sul piano del riparto di giurisdizione. La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi rientrano nell’ampia discrezionalità della commissione giudicatrice e sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo i sintomi di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti, secondo il richiamato orientamento del Consiglio di Stato sez. V, 25 agosto 2023, n. 7942. Nel caso di specie l’aggiudicataria ha proposto dieci proposte migliorative, ritenute generiche dalla commissione e pertanto valutate con il punteggio di 4 su 10. Tale esito non presenta profili di manifesta irragionevolezza.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 2.500,00 in favore della stazione appaltante e in € 2.500,00 in favore della controinteressata, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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