Clausola sociale regionale non comporta esclusione automatica senza tipizzazione nella lex specialis (TAR Campania n. 5391 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata produzione della dichiarazione di impegno all’assorbimento prioritario del personale dei disciolti Consorzi di bacino regionali non comporta l’esclusione automatica dalla gara quando la legge di gara non la configuri espressamente come requisito di partecipazione a pena di estromissione. Il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 impedisce che la sanzione espulsiva sia desunta per inferenza da una norma regionale etero-integrativa o da clausole generali di accettazione. Qualora l’omissione attenga a dichiarazioni amministrative e non al contenuto tecnico o economico dell’offerta, essa è al più suscettibile di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Un impegno sostanziale, ricavabile dall’accettazione integrale della documentazione di gara e dal piano di assorbimento del personale, non può essere vanificato dal rilievo di un deficit di formula testuale non imposto dagli atti.

Il Fatto

Una società seconda classificata impugna davanti al TAR Campania la determina con cui la Centrale Unica di Committenza aggiudica in via definitiva a un’altra impresa l’appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di un comune dell’isola d’Ischia, insieme ai verbali di gara e agli atti conseguenti. La procedura è indetta sotto il d.lgs. n. 36/2023 con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; l’aggiudicataria precede la ricorrente di circa sette punti nella graduatoria finale.

La ricorrente articola tre motivi: l’omessa dichiarazione ex art. 44 della l.r. Campania n. 14/2016 sull’utilizzo prioritario del personale dei Consorzi di bacino, con conseguente esclusione; l’inammissibilità dell’offerta tecnica per la rimodulazione del calendario di raccolta delle utenze non domestiche; in subordine, l’anomalia economica dell’offerta e la mancata attivazione della verifica ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Si costituiscono la stazione appaltante, il comune committente e l’aggiudicataria, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio muove dall’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, che dichiara nulle le clausole recanti cause ulteriori di esclusione. La sanzione espulsiva non può essere desunta in via implicita né per sovrapposizione interpretativa di fonti eterogenee: occorre una previsione della legge di gara o del Codice che configuri l’adempimento come autentico requisito partecipativo. Bando, disciplinare, capitolato e piano industriale richiamano la clausola sociale e gli obblighi occupazionali, ma non qualificano la dichiarazione separata come prescrizione essenziale; la stessa modulistica non contiene un campo dedicato.

Il Collegio esclude poi che la norma regionale integri direttamente la lex specialis in senso estromettente: essa rileva come parametro conformativo degli obblighi esecutivi, non come autonoma fattispecie espulsiva, in coerenza con l’orientamento richiamato di Cons. Stato, sez. V, n. 7113 del 2024. L’impegno al riassorbimento appartiene al piano delle condizioni di esecuzione, verificabili dopo l’aggiudicazione, e non a quello dei requisiti soggettivi di ammissione.

Sul piano fattuale, l’accettazione incondizionata della documentazione di gara e il piano di assorbimento, con ricognizione di mansioni, inquadramenti e anzianità, dimostrano un vincolo serio e verificabile. L’eventuale incompletezza della dichiarazione sarebbe stata al più regolarizzabile ex art. 101; l’automatismo invocato si risolverebbe in una sanzione sproporzionata rispetto al favor partecipationis. Il Collegio osserva, senza farne motivo assorbente, che neppure la ricorrente aveva reso la dichiarazione contestata.

Sul secondo motivo, la rimodulazione delle frequenze è qualificata come miglioria tecnica e non come variante essenziale o aliud pro alio: l’art. 13 del capitolato fa salvo quanto previsto dall’offerta tecnica dell’affidataria e il disciplinare premia le proposte migliorative rispetto ai servizi minimi, con punteggio incompatibile con l’asserita intangibilità di ogni dato numerico. L’offerta resta unica e determinata, non condizionata ad evento esterno incerto: la disponibilità al ripristino dei passaggi originari rafforza, non indebolisce, la certezza dell’impegno. La valutazione di coerenza con l’obiettivo di incremento della raccolta differenziata attiene alla discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per illogicità manifesta.

Sul terzo motivo, il Collegio ribadisce che la verifica di anomalia è potere-dovere condizionato a elementi specifici e che il giudizio di congruità ha natura globale e sintetica, non atomistica. L’ammortamento quinquennale è coerente con il piano industriale e con il parametro regolatorio settoriale; l’assenza di voci analitiche per migliorie, maggiorazioni festive e spese di stipula non prova l’insostenibilità complessiva, potendo quegli oneri trovare copertura nelle spese generali e nel margine dichiarato. Il giudice non può ordinare l’attivazione di un potere non esercitato, ex art. 34, comma 2, c.p.a. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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