Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 454 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inesecuzione del giudicato formatosi sulla condanna dell’Amministrazione e, perdurando l’inadempimento, nomina il commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva. La nomina può essere conferita a un dirigente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Allorché l’incarico commissariale sia affidato a un dipendente della stessa Amministrazione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. La parziale esecuzione del giudicato, limitata ad alcuni capi della sentenza, non esime l’Amministrazione dall’integrale adempimento delle residue statuizioni di condanna.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a riconoscere alla ricorrente, docente, il contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di ricorso, oltre interessi legali, e alla rifusione delle spese processuali.
La sentenza, notificata all’Amministrazione, è passata in giudicato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha liquidato le spese legali in favore del procuratore antistatario, lasciando ineseguito il capo relativo al capitale e agli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’oggetto del giudicato e rileva che l’art. 114 cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di provvedere sull’ottemperanza agli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato, adottando i provvedimenti necessari e, se del caso, nominando un commissario che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente.
Alla camera di consiglio la difesa della ricorrente ha confermato che, alla scadenza del termine assegnato, l’Amministrazione non ha completato l’esecuzione della sentenza di condanna, residuando il mancato integrale pagamento del bonus annuale e degli interessi. La difesa erariale, dal canto suo, ha riferito di aver sollecitato l’esecuzione integrale senza però fornire utili indicazioni per una soluzione della controversia.
Su queste basi il Tribunale accerta la mancata ottemperanza e, in accoglimento dell’istanza, nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Quanto alle spese legali oggetto di condanna nel giudicato, già liquidate, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere sul relativo capo, mentre per il resto accoglie il ricorso e pone a carico dell’Amministrazione soccombente le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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