Legittima l’interdittiva fondata su quadro indiziario unitario e condanne risalenti (TAR Calabria n. 1745 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità dell’informativa antimafia interdittiva e del diniego di iscrizione nella White List si scrutinano alla stregua del canone del tempus regit actum, con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento. Le sopravvenienze giudiziarie favorevoli all’imprenditore non incidono sul giudizio di legittimità, ma possono fondare una motivata istanza di riesame o di aggiornamento ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011. Il quadro indiziario va valutato unitariamente e non in modo atomistico: i fatti risalenti nel tempo compongono comunque il compendio sintomatico. Il mero decorso del tempo non determina la perdita dell’attualità del pericolo infiltrativo, salvo il consolidamento di fatti nuovi positivi.

Il Fatto

La ricorrente, ditta individuale operante nel settore dei pubblici appalti, impugnava l’informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura nel maggio 2021 e il connesso rigetto dell’istanza di iscrizione nella White List. Il provvedimento si fondava su un quadro indiziario che valorizzava precedenti condanne del legale rappresentante e la sua posizione in un procedimento penale per associazione di tipo mafioso e reati connessi, all’epoca non ancora definito.

Nel corso del giudizio la ricorrente depositava i sopravvenuti provvedimenti del giudice penale: assoluzione in primo grado dall’imputazione associativa e, in appello, anche dalle residue imputazioni. Su questa base eccepiva la radicale incidenza del nucleo motivazionale dell’interdittiva e la carenza del requisito di un rischio concreto e attuale di condizionamento mafioso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal richiamo all’orientamento secondo cui la legittimità dei provvedimenti interdittivi si valuta con il canone del tempus regit actum, restando tendenzialmente irrilevanti le vicende successive (Cons. Stato, Sez. III, n. 1941 del 2024; n. 1517 del 2024; n. 964 del 2024; n. 8269 del 2023). Le sopravvenienze penali, pertanto, non possono essere considerate in questa sede, ma potranno essere oggetto di istanza di aggiornamento ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011.

Passando al merito, il Tribunale ricostruisce i principi consolidati: l’interdittiva non persegue finalità di accertamento di responsabilità, ma di anticipazione della soglia di difesa sociale; è sufficiente il tentativo di infiltrazione e gli elementi vanno letti in modo unitario, non atomistico (Cons. Stato, Sez. III, n. 5284 del 2024).

Quanto all’attualità, i fatti risalenti non perdono rilievo se compongono un quadro complessivo che rende «più probabile che non» il condizionamento: occorrono fatti nuovi positivi e il loro consolidamento perché l’impresa possa dirsi uscita dal cono d’ombra della mafiosità (Cons. Stato, Sez. III, n. 2 del 2020). L’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 consente al Prefetto di desumere i tentativi di infiltrazione da provvedimenti giudiziari, con autonomo apprezzamento delle risultanze penali e senza automatismi (Cons. Stato, Sez. III, n. 5043 del 2021; n. 552 del 2024).

Nel caso concreto il quadro indiziario appare complesso e puntuale: condanne per delitti contro l’ordine pubblico, l’amministrazione pubblica e il patrimonio; un decreto di fermo; la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 416 bis, 416 bis.1 e 640 cod. pen., con la veste di imprenditore di riferimento della cosca e il ruolo di garante dell’infiltrazione nel settore degli appalti. Tali elementi, valutati unitariamente, fondano il pericolo concreto e attuale di permeabilità.

Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto all’evidente violazione di legge e alla macroscopica irrazionalità, ambito nel quale la motivazione prefettizia risulta esaustiva (Cons. Stato, Sez. III, n. 7064 del 2023; n. 11265 del 2022). Respinta anche la doglianza di deficit di tipicità e di contrasto con la CEDU, alla luce di Corte cost. n. 57 del 2020 e della sentenza CEDU De Tommaso c. Italia del 2017. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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