Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Trentino-Alto Adige n. 240 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso notificata oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza non integra gli estremi della rinuncia rituale previsti dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La dichiarazione irrituale di rinuncia, accompagnata dal consenso delle controparti, evidenzia tale carenza e consente la definizione del giudizio con sentenza dichiarativa dell’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In tal caso la regolazione delle spese può derogare al criterio della soccombenza e disporne l’integrale compensazione, in ragione della natura in rito della pronuncia e del consenso delle parti resistenti.
Il Fatto
La ricorrente, da anni assunta nel ruolo di medico incaricato ai sensi della legge n. 740/1970, ha impugnato la convenzione stipulata tra l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e il direttore di una struttura, destinata a garantire prestazioni sanitarie medico legali a favore del Corpo di Polizia Penitenziaria. Secondo la prospettazione, l’accordo avrebbe comportato l’esautorazione dall’incarico della ricorrente.
Il ricorso lamentava violazione di legge, lesione della riserva di competenza in capo alla ricorrente, mancata possibilità di interloquire sulle questioni oggetto della convenzione e difetto di motivazione, per non avere l’amministrazione preventivamente individuato e reso pubblici i criteri di selezione del personale. Con ordinanza n. 85 dell’11.09.2024 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, riservando al merito la questione della giurisdizione. Nelle more, una nuova regolamentazione del rapporto di lavoro della ricorrente ha superato la convenzione impugnata, inducendo la parte a rinunciare al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della rinuncia rituale. L’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. impone che la rinuncia sia notificata dieci giorni prima dell’udienza. Nel caso di specie la notifica è avvenuta il 17.09.2025, con consenso delle controparti in pari data, mentre l’udienza si è tenuta il 24.09.2025: il termine non è stato rispettato e i presupposti della rinuncia rituale non sussistono.
Il Tribunale richiama allora l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La costante giurisprudenza — richiamata nel testo con T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV-bis, n. 4764 dell’08.03.2024 e Cons. Stato, sez. IV, n. 4350 del 16.05.2024 — chiarisce che tale norma può applicarsi anche al caso dell’atto di rinuncia irrituale.
Applicando il principio, la dichiarazione di rinuncia depositata il 23.09.2025 indica con evidenza la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Ne consegue la definizione del giudizio con sentenza dichiarativa dell’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Sul versante delle spese, il Collegio deroga al criterio della soccombenza e ne dispone l’integrale compensazione. La decisione si fonda sulla natura in rito della pronuncia e sul consenso manifestato dalle parti resistenti. Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
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