Click-day e PEC: rileva l’acquisizione al protocollo, non la ricevuta di consegna (Cons. Stato n. 4310 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive a sportello telematico, quando la lex specialis stabilisce che ai fini dell’ammissibilità e dell’ordine cronologico delle istanze faccia fede insindacabilmente l’ora e la data di acquisizione al protocollo dell’amministrazione, il giudice non può sostituire a tale criterio il momento attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. Il ritorno al mittente della ricevuta di consegna è operazione successiva e distinta rispetto alla ricezione del messaggio presso il gestore della p.e.c. del destinatario. La ricevuta di accettazione, come quella di consegna, attesta operazioni che coinvolgono il mittente e il suo gestore in un segmento telematico estraneo al destinatario. L’interpretazione dell’avviso pubblico che ancori la tempestività alla ricevuta di consegna integra eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata all’amministrazione e violazione del dato letterale della disciplina di gara.

Il Fatto

La Regione Abruzzo ha indetto un avviso pubblico per la ricognizione di interventi finanziabili ai sensi dell’art. 1, commi 134-135, legge n. 145/2018, destinato ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. L’art. 5 dell’avviso ammetteva le istanze trasmesse via p.e.c. dalle ore 8,30 del 15.10.2025 alle ore 23,59 del 22.10.2025. L’art. 8 prevedeva che le istanze ammissibili fossero inserite in elenco secondo l’ordine cronologico di arrivo, facendo fede insindacabilmente l’ora e la data di acquisizione al protocollo regionale.

La domanda del Comune di Casoli è stata dichiarata inammissibile perché acquisita al protocollo alle ore 8:29:58, quindi prima dell’apertura della finestra temporale. Il Comune ha impugnato la determina regionale di approvazione degli elenchi, deducendo che la propria istanza era pervenuta alle ore 8:30:00, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. Il TAR Abruzzo, con la sentenza n. 552 del 2025, ha accolto il ricorso, ritenendo che il momento rilevante fosse quello della consegna certificata al mittente. Il Comune collocatosi utilmente in graduatoria ha proposto appello, cui ha aderito la Regione con appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione interpretativa centrale: se l’ora e la data di acquisizione al protocollo regionale coincidano con quelle della ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. La risposta è negativa. La Corte ricostruisce il funzionamento della posta elettronica certificata e distingue nettamente le fasi: la ricevuta di accettazione è generata dal gestore del mittente; il gestore del destinatario prende in carico la busta di trasporto e la inoltra alla casella; solo successivamente ritorna al mittente la ricevuta di consegna. Tra acquisizione al protocollo e ritorno della ricevuta al mittente intercorre dunque un intervallo, anche minimo, che nel caso concreto si traduce nei due secondi che separano le 8:29:58 dalle 8:30:00.

Su questo punto la Corte corregge espressamente il ragionamento del TAR, che aveva ritenuto tecnicamente impossibile una coincidenza degli orari e aveva valorizzato la ricevuta di consegna come unico mezzo di prova del momento di ricezione. La documentazione versata in atti — schede di protocollazione automatica e relazione tecnica del competente ufficio regionale — dimostra invece che i campi “data spedizione” e “data ricezione” sono autonomi e possono divergere.

Il nucleo della decisione è però di ordine esegetico. L’art. 8 dell’avviso attribuisce valore certificatorio all’acquisizione al protocollo, non alla ricevuta di consegna. Il Comune ricorrente non ha impugnato la clausola che ha dato rilievo a quel momento: la relativa previsione è divenuta incontestata e vincola il giudice. Le ricevute di accettazione e di consegna sono, inoltre, documenti che la Regione non possiede e non può acquisire, perché riguardano il rapporto tra mittente e proprio gestore. Ancorare a esse l’ammissibilità renderebbe la graduatoria dipendente da elementi estranei alla lex specialis e alla disponibilità dell’amministrazione procedente.

La sentenza impugnata si fonda quindi su un’interpretazione difforme dal dato letterale della disciplina di gara, con conseguente eccesso di potere giurisdizionale: il TAR ha sostituito il criterio previsto dall’avviso con un criterio diverso, invadendo la sfera riservata all’amministrazione nella definizione delle regole della procedura comparativa. La medesima censura vale per l’appello incidentale della Regione, che ripropone la questione dell’eccesso di potere giurisdizionale e dell’erronea lettura degli artt. 5, 8 e 9 dell’avviso.

Gli appelli, principale e incidentale, sono pertanto accolti e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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