Art. 1425.

Art. 1425.

Incapacita' delle parti

Il contratto e' annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.

E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.

Libro IV — Delle obbligazioni