Art. 2756.

Art. 2756.

Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento

I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purche' questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.

Il creditore puo' ritenere la cosa soggetta al privilegio finche' non e' soddisfatto del suo credito e puo' anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Libro VI — Della tutela dei diritti