Obbligo del proprietario di pagare il deposito del veicolo rubato e non sequestrato (Cass. civ. Sez. 2 n. 19017 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di rinvenimento di un veicolo rubato da parte della polizia giudiziaria, che non abbia disposto il sequestro, l’obbligo del proprietario di corrispondere al depositario, incaricato dagli operanti della rimozione e della custodia, il compenso e le spese sorge solo se il proprietario abbia ricevuto dagli operanti immediata notizia del ritrovamento e del luogo di deposito, in ottemperanza al dovere pubblicistico di corretta amministrazione. Tale obbligazione non trova fondamento in un contratto tra proprietario e depositario, ma nello schema delineato dall’art. 84 c.p.p., applicato analogicamente. Il deposito esercitato professionalmente da un soggetto incaricato di un pubblico servizio si presume oneroso e il depositario, quale creditore insoddisfatto, può esercitare il diritto di ritenzione sul veicolo ai sensi degli artt. 2756 e 2761 c.c., conservando il diritto al compenso fino alla soddisfazione del credito.
Il Fatto
La società attrice, incaricata dai Carabinieri della rimozione e custodia di un furgone rubato, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del proprietario per il pagamento del corrispettivo. Il debitore proponeva opposizione, contestando il difetto di prova scritta, la competenza territoriale e l’esosità della somma. Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione, ma la sentenza veniva riformata in appello, con condanna del proprietario al pagamento delle somme. Avverso la decisione del Tribunale, gli eredi del proprietario, deceduto nelle more, proponevano ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo all’asserita inammissibilità dell’appello per carenza di specificità, poiché non si confrontava con l’intera motivazione della sentenza impugnata e riproponeva doglianze già esaminate. Nel merito, ha precisato che l’atto di appello non richiede forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione, essendo sufficiente una critica chiara e ben argomentata alla ricostruzione operata dal primo giudice.
In ordine alla competenza territoriale, il secondo motivo è stato giudicato inammissibile nella parte in cui introduceva una questione nuova, implicante accertamenti di fatto, e infondato nella parte relativa all’applicabilità del foro del consumatore. Sul punto, la Corte ha affermato che la qualità di consumatore del beneficiario di un contratto a favore di terzo non rileva, mancando tale qualità in capo al soggetto che stipula il contratto, con conseguente inapplicabilità del foro protettivo.
La Corte ha poi escluso che la fattispecie fosse inquadrabile nel contratto a favore di terzo, incompatibile con l’insorgenza di obbligazioni a carico del terzo, e ha richiamato il principio per cui l’obbligo di pagamento sorge quando l’avente diritto, pur essendo a conoscenza del deposito del veicolo rubato e non sequestrato, non provveda a ritirarlo entro il termine previsto dall’art. 84 c.p.p., applicato analogicamente. Ha inoltre ritenuto legittimo il diritto di ritenzione esercitato dal depositario, trattandosi di facoltà riconosciuta al creditore insoddisfatto a tutela del privilegio sui crediti nascenti dal deposito.
Infine, la Corte ha dichiarato infondato il motivo relativo alla nullità del decreto ingiuntivo, ricordando che nel giudizio di opposizione è possibile l’integrazione della documentazione prodotta in fase monitoria, instaurandosi un vero e proprio giudizio di cognizione. Ha dichiarato inammissibile, perché meramente fattuale, l’ultimo motivo, volto a ottenere una diversa ricostruzione del rapporto sulla base di una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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