Doppia conforme e sindacato sull’attendibilità del teste in cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 16452 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione per cassazione, quando la sentenza di appello confermi la decisione di primo grado nella valutazione del materiale probatorio e nell’accoglimento o rigetto delle domande, la pronuncia non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per effetto del disposto dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. La verifica dell’attendibilità di un testimone non costituisce un fatto storico, ma un giudizio critico, come tale insuscettibile di formare oggetto di critica ai sensi della medesima norma. La capacità a testimoniare, disciplinata dall’art. 246 cod. proc. civ., opera su un piano diverso dalla attendibilità della deposizione, che il giudice valuta discrezionalmente ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità. Il confronto tra testimoni, infine, è rimesso dall’art. 254 cod. proc. civ. alla mera facoltà discrezionale del giudice di merito.
Il Fatto
Una società di soccorso stradale prestava assistenza a un automobilista a seguito di un sinistro, provvedendo al recupero del veicolo e alla sua custodia presso la propria officina. Secondo il proprietario, la struttura avrebbe eseguito riparazioni di propria iniziativa,opponendo il diritto di ritenzione alla restituzione del mezzo. Secondo la società, invece, le riparazioni erano state richieste verbalmente dal proprietario, che non aveva poi corrisposto il prezzo pattuito.
Il proprietario conveniva in giudizio la società davanti al Giudice di Pace di Modena, chiedendo la restituzione del veicolo e il risarcimento dei danni. La società, in via riconvenzionale, domandava la condanna al pagamento del corrispettivo delle riparazioni. Il Giudice di Pace rigettava le domande dell’attore e accoglieva la riconvenzionale; il Tribunale di Modena confermava la decisione in appello. Il proprietario ricorreva allora per cassazione con dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di sinteticità. Pur essendo l’atto prolisso, la ricostruzione del fatto risulta operata e i motivi presentano specificità e riferibilità alla sentenza impugnata. La difformità rispetto al Protocollo d’Intesa non può costituire causa di inammissibilità non prevista dalla legge.
Nel merito, il primo e il quinto motivo, che denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo, sono dichiarati inammissibili. La Corte rileva che, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., in caso di doppia conforme la pronuncia d’appello non è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Inoltre, la verifica dell’attendibilità di un testimone è un giudizio critico, non un fatto storico, e come tale non può formare oggetto di censura.
Il secondo motivo, che lamenta la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., è infondato. La Corte ribadisce che tale violazione è riscontrabile solo ove il giudice abbia disatteso il proprio prudente apprezzamento attribuendo alla prova un valore diverso da quello legale, oppure, in presenza di specifiche regole di valutazione, abbia dichiarato di valutare secondo prudente apprezzamento. Il mero cattivo esercizio di tale apprezzamento è censurabile solo nei limiti dei vizi motivazionali individuati dalle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, non invocati nella specie.
Il terzo e il quarto motivo, relativi alla deposizione del testimone padre dell’attore, sono parimenti inammissibili. La Corte chiarisce che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità: la prima dipende dalla presenza di un interesse giuridico ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., la seconda afferisce alla veridicità della deposizione, valutabile anche in base a un solo elemento soggettivo di particolare rilevanza. Qualora sia stata formulata eccezione di incapacità e il giudice abbia comunque ammesso il mezzo, la testimonianza è affetta da nullità che l’interessato ha l’onere di eccepire subito dopo l’escussione, secondo l’art. 157 cod. proc. civ., come chiarito dalle Sezioni Unite n. 9456 del 2023; in difetto, la nullità si sana.
Il sesto motivo è inammissibile, poiché l’art. 254 cod. proc. civ. attribuisce al giudice una mera facoltà discrezionale di procedere al confronto tra testimoni, senza che l’esercizio possa formare oggetto di censura in sede di legittimità. Il settimo e l’ottavo motivo, inerenti al diritto di ritenzione ex art. 2756 cod. civ., sono infondati, perché la questione doveva ritenersi ancora controversa e non coperta da giudicato interno. Il nono e il decimo motivo, prospettanti le conseguenze di un effetto espansivo non verificatosi, sono inammissibili. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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