Coefficiente 2,44% Forze di polizia civili solo ratei maturati dal 2022 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 142 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, che estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile elaborato dalle Sezioni Riunite per il personale militare, trova applicazione anche ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente alla sua entrata in vigore, ma con effetti limitati ai ratei maturati successivamente al 1° gennaio 2022. Per il periodo precedente resta ferma l’applicazione dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, non essendo configurabile un principio di piena omogeneità tra personale militare e personale civile del comparto di pubblica sicurezza. Il più favorevole trattamento militare non costituisce tertium comparationis idoneo a imporne l’estensione ex tunc dal momento della smilitarizzazione.
Il Fatto
L’appellante, già appartenente al disciolto Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza e poi inquadrato nei ruoli della Polizia di Stato fino al collocamento a riposo, ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto. Egli ha invocato l’applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare, in luogo di quella del 35% applicata dall’I.N.P.S. in base all’art. 44 del medesimo decreto, dettato per il personale civile.
Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso. L’appellante ha impugnato la decisione, deducendo la violazione delle norme richiamate e l’efficacia retroattiva dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, sopravvenuto nelle more. In subordine ha chiesto la riliquidazione dei soli ratei maturandi dal 1° gennaio 2022.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto confermato la correttezza della sentenza impugnata con riferimento al quadro normativo vigente al momento della decisione. Ai fini dell’individuazione della disciplina pensionistica applicabile rileva la condizione soggettiva posseduta dall’interessato al sorgere del diritto a pensione. A quella data l’appellante apparteneva ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, con conseguente assoggettamento al regime dell’art. 23, comma 5, della legge n. 121/1981, che richiama, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.
Il richiamo all’art. 5, comma 6, del d.l. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987, non giova all’appellante. La Corte osserva che quella disposizione, e l’art. 6-bis, comma 5, dello stesso decreto, riferendosi testualmente alla sola acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata o normale, confermano che il quadro di riferimento resta quello degli impiegati civili. Quando il Legislatore ha voluto estendere istituti del regime militare, lo ha fatto con disposizioni speciali di stretta interpretazione, senza toccare le modalità di calcolo.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto alle Forze di polizia a status militare, la Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2023 e l’ordinanza n. 36 del 2023 di restituzione degli atti alla Sezione rimettente. Da tali pronunce emerge che non può configurarsi nell’ordinamento un principio di piena omogeneità di regolazione tra personale militare e personale civile del comparto sicurezza, persistendo una strutturale diversità di status all’origine della dicotomia tra le discipline previdenziali.
La Corte ha poi accolto parzialmente l’appello sul punto della normativa sopravvenuta. L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, estende anche ai trattamenti liquidati in precedenza il coefficiente di rendimento del 2,44%, ma i suoi effetti operano solo sui ratei maturati dal 1° gennaio 2022, senza arretrati anteriori. Su tali differenze maturano interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti della svalutazione non coperta dagli interessi. Poiché l’esito favorevole deriva dalla sopravvenienza legislativa intervenuta a giudizio pendente, la Sezione ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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