Coefficiente 2,44% per la Polizia penitenziaria dal 1° gennaio 2022 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 143 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il coefficiente di rendimento del 2,44% annuo previsto dall’art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021 si applica alla quota retributiva della pensione calcolata con il sistema misto anche ai trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 2022. Gli effetti del beneficio, tuttavia, restano limitati ai ratei maturati successivamente a tale data, senza arretrati per il periodo antecedente. La diversità di disciplina fra personale militare e personale civile del comparto sicurezza non viola il principio di eguaglianza, poiché deriva dalla strutturale diversità dei rispettivi status. L’accoglimento dell’appello per sopravvenienza normativa giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Quattro appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, collocati in congedo assoluto fra il 2017 e il 2018, hanno agito contro l’I.N.P.S. per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico. Chiedevano che sulla quota retributiva della pensione fosse applicata l’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare, in luogo del 35% applicato dall’Istituto in base all’art. 44 del medesimo decreto.

Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso. Gli interessati hanno proposto appello, lamentando l’errore di fatto consistito nel non riconoscere loro la qualifica di personale militare, conservata — a loro avviso — anche dopo la smilitarizzazione del Corpo. Hanno inoltre dedotto la sopravvenienza dell’art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021, che ha esteso il beneficio alle Forze di polizia a ordinamento civile.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto respinto il motivo principale. Ai fini dell’individuazione della disciplina pensionistica applicabile rileva la condizione soggettiva posseduta al momento in cui sorge il diritto a pensione. Al maturare dei presupposti soggettivi e contributivi gli appellanti appartenevano al Corpo della polizia penitenziaria, disciplinato dall’art. 1, comma 4, della l. n. 395/1990, che richiama le norme relative agli impiegati civili dello Stato. Ne derivava l’applicazione dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973.

Non è stata accolta neppure la censura di disparità di trattamento rispetto al personale del comparto difesa-sicurezza e ai Vigili del Fuoco. Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 33/2023, che ha dichiarato infondata la questione sollevata sul punto. Le posizioni del personale a ordinamento civile e di quello a ordinamento militare non sono comparabili quanto al criterio di calcolo della base pensionabile. Persiste una strutturale diversità fra i rispettivi status, all’origine del diverso regime previdenziale del d.P.R. n. 1092/1973. Il trattamento più favorevole riservato al personale militare non può assurgere a tertium comparationis per imporre l’estensione ex tunc della normativa speciale.

La Sezione ha invece ritenuto fondato, entro limiti precisi, il profilo relativo alla sopravvenienza normativa. L’art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, estende al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile il coefficiente di rendimento elaborato dalle Sezioni riunite con riferimento al personale militare.

Tale disciplina si applica anche ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente, ma con effetti limitati ai ratei maturati dal 1° gennaio 2022. Il Collegio ha quindi accertato il diritto alla riliquidazione a decorrere da tale data, senza arretrati per il periodo precedente, calcolando il coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio maturato al 31 dicembre 1995. Sulle differenze sono dovuti gli interessi legali integrati dalla rivalutazione monetaria per la parte di svalutazione non coperta. Le spese di lite sono state compensate, in ragione dell’esito parzialmente favorevole dovuto alla sola sopravvenienza legislativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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