Coefficiente 2,44% sulla quota retributiva della pensione mista dei militari (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 17 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a tale data, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. L’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile a tale quota in favore dei militari che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità inferiore a 15 anni. La regola trova fondamento nella pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/21 di questa Corte, che ha composto il contrasto interpretativo insorto tra le sezioni territoriali.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolatosi nell’Esercito Italiano dal 1982 e posto in quiescenza dal 5 giugno 2019 con il grado di Primo Maresciallo Luogotenente, è titolare di pensione liquidata con sistema misto, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità di servizio inferiore a 18 anni.
L’interessato ha chiesto la riliquidazione del trattamento in godimento con l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del T.U. n. 1092/1973 per il personale militare, in luogo di quella applicata dall’Istituto del 35% prevista dall’art. 44 per il personale civile dello Stato. Dopo il rigetto della richiesta, il pensionato ha agito in giudizio davanti alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, chiedendo il ricalcolo, la riliquidazione e il pagamento con attribuzione della percentuale richiesta, oltre interessi e rivalutazione, e in subordine una consulenza tecnica contabile. L’INPS, regolarmente citato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha preliminarmente dichiarato la contumacia dell’INPS, non intervenuto pur essendo stata accertata la regolare notificazione del ricorso introduttivo. Nel merito, la questione verte sulla rideterminazione del trattamento pensionistico liquidato con sistema misto in applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile una pensione pari al 44% della base pensionabile, con aumento dell’1,80% per ogni anno oltre il ventesimo.
La Corte ha ricostruito il meccanismo del sistema di calcolo misto per il personale che al 31 dicembre 1995 non aveva maturato diciotto anni di anzianità contributiva: la pensione si compone di una quota retributiva, per le anzianità maturate fino a quella data, a sua volta distinta in quota A e quota B, e di una quota contributiva per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996.
Ha quindi dato atto del contrasto interpretativo insorto tra le sezioni territoriali sull’applicazione dell’art. 54 al personale militare cessato con anzianità inferiore ai venti anni ma compresa tra i quindici e i diciotto. Secondo l’interpretazione dell’INPS, l’applicazione della norma andrebbe circoscritta ai soli dipendenti costretti a lasciare il servizio per raggiunti limiti di età o per inabilità fisica, con attribuzione di una pensione minima.
Il contrasto è stato composto dalla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/21, secondo cui la quota retributiva della pensione va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, mentre l’aliquota del 44% resta esclusa per i militari che a quella data vantavano un’anzianità inferiore a quindici anni.
Nel caso di specie, il ricorrente è cessato dal servizio con un’anzianità retributiva, al 31 dicembre 1995, di quindici anni e cinque mesi e un’anzianità complessiva superiore a venti anni. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione mediante applicazione del coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva, non ricorrendo alcuna mutatio libelli. Sui ratei maturati spettano la maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla data di maturazione di ciascuno, trattandosi di elementi del trattamento di quiescenza posteriori all’entrata in vigore della legge n. 205/2000. Il recepimento del principio delle Sezioni Riunite ha giustificato la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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