Cumulo pensione privilegiata militare e transito nei ruoli civili del traffico aereo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 179 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cumulo tra pensione privilegiata ordinaria e trattamento di attività o altro trattamento pensionistico, la fattispecie è disciplinata dall’art. 139 del d.P.R. n. 1092/1973 e non dall’art. 133 del medesimo decreto. Il cumulo è ammesso solo quando il rapporto di servizio che ha dato luogo alla pensione di privilegio sia diverso da quello che ha prodotto il trattamento concorrente; la diversità non può presumersi per legge e non si desume automaticamente dalle ipotesi elencate nell’art. 133, che non operano come criterio interpretativo diretto. Il requisito della diversità va accertato in concreto, avuto riguardo al contenuto prestazionale effettivamente svolto. Esso difetta quando il transito nei ruoli civili sia avvenuto, in forza di legge, per lo svolgimento delle medesime funzioni già espletate in ambito militare. Il trattamento di privilegio presuppone inoltre l’inidoneità al servizio per infermità contratta durante il servizio militare.
Il Fatto
Il ricorrente, già Sergente Maggiore dell’Aeronautica Militare, ha prestato servizio fino al 1° ottobre 1980. In tale data è cessato dal servizio ed è stato inquadrato, a domanda e in forza del D.L. n. 511/1979, nei ruoli transit ori dei controllori e assistenti al traffico aereo presso il Commissariato per l’assistenza al volo civile, poi divenuto ENAV. La patologia da cui era affetto, ulcera duodenale con successiva vagotomia, era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio durante il servizio militare, con liquidazione dell’equo indennizzo.
Dopo ripetute istanze dal 1997, tutte riscontrate negativamente per divieto di cumulo, e una diffida notificata nel febbraio 2023 rimasta senza riscontro, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria di sesta categoria, con decorrenza dal congedo, interessi legali e rivalutazione monetaria. Il Ministero della Difesa ha contestato la domanda invocando gli artt. 133 e 139 del d.P.R. n. 1092/1973, sostenendo la derivazione del rapporto civile da quello militare e la mancanza del presupposto dell’inidoneità al servizio militare.
La Motivazione della Corte
La Corte, in composizione monocratica, affronta la questione del cumulo tra trattamento di privilegio e trattamento retributivo o pensionistico civile. Il quadro normativo di riferimento è quello degli artt. 130 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973. Nella specie, secondo la Corte, non assume rilievo decisivo la derivazione genetica del secondo rapporto dal primo, quanto piuttosto il concetto di diversità del rapporto di servizio, che deve essere accertato in concreto e non può presumersi per legge.
Richiamando la nomofilachia delle Sezioni Riunite n. 42/2017, la sentenza ribadisce che alle fattispecie di pensione di privilegio si applica l’art. 139 e non l’art. 133 del d.P.R. n. 1092/1973, e che l’accertamento della diversità non può fondarsi, in via diretta, sulle ipotesi elencate alle lettere da a) a f) dell’art. 133. I due articoli vanno letti in collegamento speculare: il divieto di cumulo per le pensioni ordinarie nei casi di rapporti derivati e il diritto al cumulo per le pensioni di privilegio in tutti i casi di diversità dei due rapporti.
Nel caso concreto la Corte esclude che sussista la diversità. Il transito ai sensi del D.L. n. 511/1979 ha avuto come requisito di ammissibilità la qualifica e la funzione di controllore di volo e il ricorrente è stato adibito alle medesime mansioni e competenze specializzate già esercitate nell’Aeronautica. La legge prevedeva la conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico pregresso, con l’aggiunta di una indennità giornaliera correlata proprio alle funzioni svolte. Non si tratta, conclude la Corte, di due rapporti distinti e autonomi, ma di un unico rapporto per contenuti prestazionali, articolato dal legislatore con differenti modalità organizzative per garantire la funzionalità del pubblico servizio di assistenza al volo.
La Corte rileva inoltre il difetto del requisito dell’inidoneità al servizio richiesto dall’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 per la pensione privilegiata. Il ricorrente non è cessato dal servizio per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio, ma per transito previsto dalla legge; anzi, dal verbale della CML del 1976 risultava idoneo al servizio. Difetta dunque il presupposto necessario ai fini del riconoscimento del trattamento di privilegio, secondo l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza contabile richiamata.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 300,00 a favore del Ministero della Difesa, con ordine alla segreteria di apporre l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003 nei confronti della parte privata.
Nota della Redazione
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